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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. C.R. Lazio 21/04/2021, n. 5
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Testo del documento
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione; VISTO lo Statuto; VISTA la Convenzione europea sul paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, e in particolare: - l'articolo 135, comma 1, in base al quale “le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici” e “l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c), e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”; - l'articolo 143, comma 2, il quale prevede che “Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici”, che “Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241” e che “Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo.”; - l'articolo 156, comma 1, il quale prevede che “Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti” e il comma 3 che “Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici”, e che “Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, la quale ha approvato i Piani territoriali paesaggistici (PTP) e, nel contempo, ha disposto che la Regione proceda all'approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), quale unico piano con efficacia cogente per i beni paesaggistici, secondo la disciplina di redazione e approvazione di cui agli articoli 21 e seguenti della l.r. 24/1998 e successive modifiche; PREMESSO che la redazione del PTPR è stata affidata al personale delle strutture della Giunta regionale e principalmente alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica e si è sviluppata sulla base del “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, approvato con deliberazioni della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 5109 e 16 novembre 1999, n. 5515; PREMESSO che il PTPR è stato predisposto sulla base della stipula di un preliminare “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e l'Università di Roma Tre - DIPSA, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 1998 n. 5814; PREMESSO che in attuazione dell'Accordo sottoscritto è stato istituito, con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1999, n. 5586 un Comitato tecnico scientifico (CTS) per la redazione del piano, nominato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2000, n. 84; RILEVATO che la redazione del PTPR è stata avviata, dall'anno 1999, in collaborazione con l'allora Ministero per i beni e le attività culturali, oggi Ministero della Cultura, di seguito denominato Ministero, e, sempre in base all’“Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR”, il Piano è stato elaborato e sviluppato congiuntamente pervenendo alla definizione di criteri, metodologie e contenuti del piano; CONSIDERATO che l'elaborazione del Piano è stata finalizzata, ai sensi dell'articolo 156 del Codice, anche alla verifica e all'adeguamento dei PTP, destinati ad essere sostituiti dal PTPR approvato, ad esclusione del PTP di Roma ambito 15/12 “Caffarella, Appia antica e Acquedotti”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70; CONSIDERATO che l'attività precedente l'adozione del Piano ha visto la partecipazione dei comuni, i quali hanno presentato specifiche proposte di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche che, ratificate dai consigli comunali, esaminate dagli uffici e valutate dalla commissione tecnica di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della medesima l.r. 24/1998, costituita dal Direttore della direzione territorio e urbanistica e dai dirigenti delle aree competenti per la pianificazione paesistica e urbanistica, hanno avuto esito nella deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2007, n. 556 di adozione del PTPR e nella successiva ratifica, da parte del Consiglio regionale, con deliberazione 31 luglio 2007, n. 41 “Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate nell'ambito del procedimento di formazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della l.r. 24/98 - applicazione dell'articolo 36 quater comma 1 ter della l.r. 24/98” e che le decisioni contenute nella suddetta deliberazione del Consiglio regionale 41/2007 sono state recepite nel PTPR adottato con la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 1025; CONSIDERATO che la consultazione preliminare è stata inoltre assicurata tramite la consulta permanente delle associazioni ambientaliste e culturali del PTPR e tramite il comitato Regione - autonomie funzionali e organizzazioni economiche sociali nonché tramite illustrazioni nelle sedi provinciali, con ciò ottemperando in modo sostanziale alla previsione di cui all'articolo 144 del Codice e successive modifiche in merito alla partecipazione nella fase di elaborazione del PTPR; VISTO che il PTPR è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale 556/2007 e modificato, integrato e rettificato con deliberazione della Giunta regionale 1025/2007; CONSIDERATO che gli elaborati hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo come meglio precisato nell'articolo 3 delle Norme del PTPR; CONSIDERATO che il PTPR ha dato attuazione alla disposizione di cui all'articolo 143, comma 1, lettera a), del Codice e successive modifiche effettuando la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 dello stesso Codice e successive modifiche; CONSIDERATO che il PTPR ha dato attuazione alla disposizione di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice effettuando la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché ha determinato le specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, del Codice fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141 bis del Codice; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 22, |
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