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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 20
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2019, n. 24
- L.R. 29/04/2019, n. 6
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 06/11/2018, n. 25
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- L.R. 04/08/2017, n. 31
- L.R. 21/04/2017, n. 9
- L.R. 29/12/2016, n. 25
- L.R. 29/12/2016, n. 24
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla R |
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Art. 2 - (Procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze)1. Il procedimento volto alla soppressione delle Province consiste nel trasferimento delle funzioni di cui al Capo II e nella gestione stralcio liquidatoria di cui al Capo IV, la quale si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte dalle Province e di quelle trasferite ai sensi della presente legge; b) subentro degli enti, destinatari delle funzioni provi |
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CAPO II - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI |
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Art. 3 - (Trasferimento di funzioni alla Regione)1. Sono trasferite alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2: a) funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili: |
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Art. 4 - (Trasferimento di funzioni ai Comuni)1. Sono trasferite ai Comuni, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2: a) funzioni in materia di agricoltura: 1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei C |
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CAPO III - CENTRI DI ELABORAZIONE DATI DELLE PROVINCE |
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Art. 5 - (Gestione dei centri di elaborazione dati)1. Al fine di garantire la gestione efficiente e lo sviluppo omogeneo del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrat |
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CAPO IV - GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE |
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Art. 6 - (Atto di ricognizione)1. Entro il 28 febbraio 2017 il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che |
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Art. 7 - (Piano di subentro)1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II. 2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso. 3. La proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; b) le risorse finanziarie relative al trattamento econom |
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Art. 8 - (Piano di liquidazione)1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni: a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il “30 settembre 2017” N9, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso; |
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Art. 9 - (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. 2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali all |
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Art. 9 bis - (Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali)1. I Piani di liquidazione di cui all’articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti |
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Art. 9 ter - (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali) |
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Art. 9 quater - (Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)1. In relazione alla soppressione delle Provinc |
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Art. 9-quinquies - (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione) |
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CAPO V - NORME SPECIALI PER LE PROVINCE CON ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI |
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Art. 10 - (Procedimento per la soppressione delle Province di cui all’articolo 2, comma 3)1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all’articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma: a) entro l’1 giugno 2018, il Commissario trasmette all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l’atto di ricognizione di cui all’articolo 6, comma 1, riferito all’1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all’articolo 6, comma 2; |
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Art. 11 - (Funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3)1. A far data dall'1 gennaio 2017, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'Allegato A della legge regionale 26/2014 ", nonché quelle di cui all'articolo 42-bis" |
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CAPO V BIS - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI |
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Art. 11 bis - (Ulteriori disposizioni in materia di immobili)1. In deroga all’articolo 3 |
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CAPO VI - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 E 10/2016 |
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Art. 12 - Art. 15 - Omissis |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7/2008)1. Al comma 4 dell'articol |
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Art. 17 - Art. 19 - Omissis |
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Art. 20 - (Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 26/2014)1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente: “Art. 4 ter (Piano di riordino territoriale) 1. Il Piano di riordino terri |
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Art. 21 - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 26/2014)1. L’articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguent |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26/2014)1. All’articolo 16 d |
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Art. 23 - Art. 24 |
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Art. 25 - (Modifica all’articolo 35 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 7 dell'articol |
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Art. 27 - (Inserimento dell'articolo 55 ter nella legge regionale 26/2014)1. Dopo l’ar |
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Art. 28 - (Sostituzione dell’articolo 56 ter della legge regionale 26/2014) |
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Art. 30 - (Modifica all’articolo 59 della legge regionale 26/2014) |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 61 della legge regionale 26/2014)1. All’articolo 61 d |
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Art. 32 - (Inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 26/2014) |
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Art. 33 - (Modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014)1. All'Allegato A della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 35 - (Modifica all'Allegato C della legge regionale 26/2014)1. All'Allegato C della legge |
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Art. 36 - (Inserimento dell'Allegato C bis nella legge regionale 26/2014)1. Dopo l'Allegato C della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente: “ALLEGATO C bis (riferito all'articolo 4 ter) Piano di riordino territoriale Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:
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Art. 39 - (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 18/2015)1. All’articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 40 - Omissis |
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Art. 41 - (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 10/2016)1. Il comma 1 dell'articol |
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CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 42 - (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere N15 i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016. 2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti nor |
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Art. 42-bis - (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica) |
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Art. 43 - (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)1. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, le Province mantengono a loro carico gli oneri relativ |
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Art. 44 - (Disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità)1. Le consigliere provinciali di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le |
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Art. 45 - (Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia |
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Art. 46 - (Qualificazione di capoluogo di provincia)1. I Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia mantengono le prerogative connesse alla qualificazione di "capoluogo di |
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Art. 46 bis - (Funzioni onorifiche delle Province)1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla |
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Art. 49 - (Efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19)1. Le modifiche apportate dagli articoli 12, 16 e 19 alle discipline di settore di cui rispettivamente alle leggi regional |
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Art. 50 - Omissis |
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Art. 51 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a)-b) omissis; c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, l'articol |
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CAPO VIII - NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 52 - Omissis |
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Art. 53 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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