Articoli abrogati dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitavano:

"Art. 23 - (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 26/2014)

1. All’articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo le parole “di interesse economico generale” sono aggiunte le seguenti: “, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

b) al comma 3 le parole “inferiore a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a 10.000 abitanti”;

c) al comma 4 le parole “ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione” sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.”.


Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 26/2014)

1. L’articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (Regime differenziato)

1. Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito di ciascuna Unione, le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dai Comuni di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26, ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nell'Unione comprendente il capoluogo della Regione, lo statuto può prevedere che i Comuni esercitino nelle forme di cui all'articolo 27 le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), esclusa la gestione del personale, lettera c), lettera d), escluso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), lettere f), i) ed m).”."

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