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L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2011, n. 14

Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 09/03/2012, n. 3
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 31/12/2012, n. 27
- L.R. 08/04/2013, n. 5
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CAPO I - NORME GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiariet

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Art. 2 - Unioni montane

1. Nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, classificato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 R (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unità territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi già attribuiti agli enti locali:

a) Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

b)

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Art. 3 - Benefici e incentivi nel territorio montano

1. Ai fini dell’erogazione di benefici e incentivi ai cittadini e agli altri soggetti e attori sociali, il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico sulla base dei seguenti criteri:

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CAPO II - ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE
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Art. 4 - Natura e funzioni delle Unioni montane

1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per l’esercizio associato di funzioni comunali, costituiti dai Comuni contermini secondo l’articolazione di cui all’articolo 2.

2. Le Unioni montane:

a) elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione;

b) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunit

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Art. 5 - Statuto

1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce:

a) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione dell’articolo 4;

b) le modalità di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto del

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Art. 6 - Organi

1. Sono organi obbligatori delle Unioni montane l’Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente,

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Art. 7 - Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Unione montana.

2. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell’Unione montana e dai rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei Comuni componenti l’Unione montana designati secondo le modalità stabilite dall’articolo 23.

3. I componenti decadono qualora cessi la loro carica, con effetto dalla data della cessazione. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell’Assemblea.

4. Lo statuto pu&ogra

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Art. 8 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea al suo interno, tra i Sindaci.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Unione montana. Il Presidente nomina il Direttore di cui all’articolo 10 e può revocarlo, s

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Art. 9 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, compreso il presidente, ed è nominato dall’Assemblea. Dura in carica tre ann

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Art. 10 - Direttore

1. La gestione dell’Unione montana è affidata a un Direttore, nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea secondo le direttive del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. L’incarico di Direttore è conferi

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“Art. 10 bis - Segretario

N14 1. In alternativa alla figura del

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Art. 11 - Personale

1. Il personale dell’Unione montana è costituito dal personale della Comunità montana e dei Comuni in essa compresi in relazione alle funzioni trasferite.

N9 “2. Il personale delle Comunità montane è trasferito all’Unione montana o alle Unioni montane “, ovvero in caso di eccedenza rispetto al fabbisogno delle Unioni montane, alle Province”

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Art. 12 - Controlli

1. Nei confronti delle Unioni montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli org

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CAPO III - NORME FINANZIARIE E CONTABILI
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Art. 13 - Documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in Unione montana

1. Nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legislazione statale in ordine all’unitarietà e uniformità dei sistemi di contabilità pubblica, con regolamento regionale, su proposta dell’Assessore competente in ma

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Art. 14 - Disposizioni finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Unioni montane con la presente legge, la Regione assegna annualmente alle Unioni montane:

a) i trasferimenti ordinari annuali per il finanziamento delle funzioni proprie, delle funzioni comunali e sovracomunali esercitate dalle Unioni montane, nonché dei servizi comunali da esse gestiti obbligatoriamente;

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Art. 15 - Conferma dei finanziamenti e dei contributi

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono

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Art. 16 - Programmazione e incentivi

1. In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane, continuano ad applicarsi ris

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CAPO IV - SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITÀ MONTANE
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Art. 17 - Soppressione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di cost

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Art. 18 - Successione nei rapporti giuridici

1. Le Unioni montane e gli altri enti successori alle Comunità montane subentrano nel patrimon

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Art. 19 - Amministratori temporanei

1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati gli amministratori temporanei presso ciascuna Comunità montana per l’attuazione della presente legge e per la residua gestione delle Comunità montane. Il decreto di nomina ne stabilisce il compenso.

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Art. 20 - Cabina di regia

1. Gli amministratori temporanei costituiscono una cabina di regia per il coordinamento delle iniziat

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Art. 21 - Piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi

N3 “1. Gli amministratori temporanei predispongono, sulla base degli indirizzi ricevuti dalle Assemblee di cui all’articolo 24, il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane e lo sottopongono entro i successivi centottanta giorni all’approvazione delle Assemblee stesse e, per gli enti successori diversi dall’Unione montana, del relativo Presidente.”

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) l’assetto organizzativo e del personale di prima applicazione della costituenda Unione montana;

b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;

c) le proiezioni economico-finanziarie della gestione;

d) la ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché la loro destinazione;

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Art. 22 - Costituzione delle Unioni montane

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono costitu

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CAPO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
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Art. 23 - Rappresentanza delle minoranze consiliari

1. L’elezione dei Consiglieri comunali di minoranza di ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, che rivestono la qualità di membri dell’Assemblea nella misura stabilita dall’articolo 7, comma 2, è effettuata dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato. Per Consiglieri comunal

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Art. 24 – Convocazione dell’Assemblea e prima presidenza

1. Entro quindici giorni dall’elezione dei Consiglieri di minoranza di cui all’articolo 23, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all&rs

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CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 25 - Cessazione o revisione delle forme collaborative intercomunali preesistenti

1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni montani partecipanti alle forme collaborative intercomuna

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Art. 26 - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, ove compatibile, la legge regionale

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Art. 27 - Testo unico delle leggi sulla montagna

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale

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Art. 28 - Conferenza permanente per la montagna

1. E’ istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rapprese

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Art. 29 - Piano dei Comuni di vallata

N15

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Art. 30 - Incarico di Direttore

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il termine massimo di cui

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Art. 31 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

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Art. 32 - Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in tutto il territorio regionale

1. Entro il 30 giugno 2012 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge vo

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Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 1/2006

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 1/2006, è aggiunta la seguente:

“c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.”.

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Art. 34 - Modifiche agli articoli 73 e 78 della legge regionale 7/2011 in materia di attività economiche nei territori montani

Omissis

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Art. 35 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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