1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e della società civile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali, con gli altri organi di garanzia regionali e locali, nonché con le istituzioni pubbliche della Regione.
3. La Presidente della Commissione rappresenta la Commissione medesima negli organismi di coordinamento delle commissioni di parità operanti a livello nazionale.
4. La Commissione svolge le seguenti funzioni: