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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Friuli Venezia Giulia 28/08/2002, n. 2921
Delib.G.R. Friuli Venezia Giulia 28/08/2002, n. 2921
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" che all'articolo 31, comma 3, prevede l'effettuazione, da parte dei Comuni con più di quarantamila abitanti e delle Province per la restante parte del territorio, dei controlli e delle verifiche relative all'osservanza delle norme sul rendimento di combustione degli impianti termici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per |
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Allegato 1 - SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICARegolamento tipo per l'esercizio del controllo degli impianti termici da parte degli enti competentiAdempimenti connessi all'attuazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 41 |
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione, ai fini del contenimento dei |
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Art. 2 - (Oggetto)1. Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici superiori |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Per controlli generalizzati si intendono i controlli eseguiti sulla totalità degli impianti di potenza nominale al foco |
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Art. 4 - (Catasto degli impianti e relazione biennale)1. Il catasto degli impianti termici esistenti è costituito dall'Ente competente tramite l'elenco dei clienti delle società distributrici di combustibile. |
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Art. 5 - (Esercizio dei controlli)1. Le attività connesse all'applicazione delle norme previste dal D.P.R. 412/1993 e successive |
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Art. 6 - (Affidamento dei controlli a organismi esterni agli Enti)1. L'Ente competente si dota di idonee strutture e personale, fatta in ogni caso salva la facolt&agra |
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Art. 7 - (Determinazione dei costi dei controlli)1. Nell'arco di ogni biennio, l'Ente competente determina i costi dei controlli da effettuare. |
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Art. 8 - (Procedure relative alla trasmissione della dichiarazione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW)1. Per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, le verifiche si intendono effettuate qualora venga presentata all'Ente competente un'apposita dichiarazione conforme all'allegato H del D.P.R. 551/1999, contenente altresì l'assunzione di responsabilit |
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Art. 9 - (Controlli a campione)1. I controlli a campione sono effettuati sugli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a |
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Art. 10 - (Controlli generalizzati)1. I controlli generalizzati sono effettuati, con cadenza biennale, su tutti gli impianti termici di |
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Art. 11 - (Oneri relativi ai controlli)1. Gli importi relativi agli oneri dei controlli di cui ai punti precedenti dovranno essere versati m |
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Art. 12 - (Effettuazione dei controlli)1. I controlli degli impianti sono effettuati con preavviso di almeno 30 giorni all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; s'intende a carico dei suddetti la convocazione di terzi. 2. Ai sensi dell |
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Art. 13 - (Procedura dei controlli a campione)1. L'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni biennali pervenute entro i termini previsti avviene con raccomandata A.R. di avviso all'utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione della data e ora della visita di controllo sull'impianto dichiarato, senza alcun onere a carico dell'utente. In caso di controllo con esito positivo, i risultati della verifica sono riportati sull'apposito verbale di visita di controllo. Delle tre cop |
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Art. 14 - (Procedura dei controlli generalizzati e d'ufficio)1. L'esecuzione dei controlli generalizzati e d'ufficio avviene con raccomandata A.R. di avviso all'utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione della data e ora della visita di controllo sull'impianto dichiarato, e con modello di c/c postale per il versamento della somma dovuta per il controllo. In caso di controllo con esito positivo, i risultati della verifica sono riportati sull'apposito verbale di visita di controllo. Delle tre copie in cui viene redatto il verbale, sottoscritte dal responsabile dell'impianto, una viene rilasciata al medesimo. In caso di controllo con esito negativo sul verbale di visita di control |
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Art. 15 - (Operazioni di controllo e parametri di riferimento)1. I controlli di cui all'articolo 1 sono effettuati da tecnici dipendenti dell'Ente o da organismi esterni da questo incaricati anche di redigere i verbali |
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Art. 16 - (Ulteriori adempimenti connessi ai controlli)1. In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore può richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità competente. |
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Art. 17 - (Sanzioni)1. Le eventuali sanzioni sono applicate con riferimento ai casi previsti dall'articolo 34, comma 5 de |
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Allegato 2 |
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SCHEMA DI RELAZIONE BIENNALE(Adempimenti connessi all'attuazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 4 |
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DATI RICHIESTINella relazione biennale saranno contenuti i seguenti dati, aggregati a livello di Comune e distinti per tipologia di combustibile, per classe di potenza (fino a 35 kW, 35-116 kW, 117-350 kW oltre 350 kW) e per classe di età (fino al 19 |
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Tabella A: Catasto degli impianti termici |
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Tabella B: Impianti di potenza nominale superiore o uguale a 35 kW |
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Tabella C: Impianti di potenza inferiore a 35 kW |
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