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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 19/12/2002, n. 37
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- L.R. 24/03/2004, n. 6
- L.R. 06/07/2009, n. 6
- L.R. 26/11/2010, n. 11
- L.R. 22/12/2011, n. 21
- L.R. 30/05/2016, n. 9
- L.R. 01/08/2017, n. 18
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugn |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto pubblico o privato |
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TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 3 - Competenze in materia di espropri1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui "all'articolo 6".N1 |
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Art. 4 - Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria. |
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Art. 5 - Potere regionale di indirizzo e coordinamento1. La Regione può adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni "espropriative esercitate d |
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CAPO II - Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica |
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Art. 6 - Attività conferite1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge. |
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Art. 6-bis - Opere di difesa del suolo e di bonifica |
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Art. 7 - Poteri sostitutivi1."Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del |
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TITOLO III - VINCOLO ESPROPRIATIVO |
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Capo I - Atti di apposizione del vincolo espropriativo |
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Art. 8 - Atti di apposizione del vincolo espropriativo1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. &Eg |
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Capo II - Disposizioni particolari in merito alla procedura di apposizione del vincolo |
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Art. 9 - Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al POC, avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante uno degli atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera. |
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Art. 10 - Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un accordo di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, R il Co |
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Art. 11 - Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato un el |
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Art. 12 - Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici. 2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l'autorità competente " alla realizzazione dell'opera " N1 ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto dis |
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Capo III - Durata del vincolo espropriativo |
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Art. 13 - Termini di efficacia del vincolo espropriativo1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8, comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. |
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Art. 14 - Realizzazione di una diversa opera pubblica1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Cons |
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TITOLO IV - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ |
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Capo I - Opere conformi alle previsioni urbanistiche |
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Art. 15 - Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione: |
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Art. 16 - Procedimento di approvazione dei progetti definitivi1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni " competente ai sensi della presente legge"N1 accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, |
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Art. 16-bis - Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico1. L'approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall'articolo 16 e previa intesa dell'amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera pubblica alla quale inerisc |
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Art. 17 - Disposizioni particolari per l'approvazione dei piani1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione secondo quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera c), il Comune provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni copia del piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione oltre che su almeno un quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall'articol |
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Art. 18 - Deposito e comunicazione dell'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità1. L'autorità che ha approvato uno degli atti di cui all'articolo 15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica u |
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Art. 19 - Impossibilità delle comunicazioni1. L'ufficio per le espropriazioni non è tenuto ad alcun adempimento sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli 9, 1 |
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TITOLO V - EDIFICABILITÀ LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO |
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Capo I - Edificabilità legale e di fatto |
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Art. 20 - Edificabilità legale1. Ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato in |
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Art. 21 - Inedificabilità assoluta1. Sono prive di edificabilità legale le aree per le quali il PSC, ovvero uno strumento di pianificazione t |
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Art. 22 - Edificabilità di fatto1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'art |
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Art. 23 - Misure compensative in sede di accordo di cessione1. Ferma restando la possibilità di attuare le misure compensative di cui all' |
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Capo II - Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio |
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Art. 24 - Commissioni provinciali1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione è composta: |
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Art. 25 - Competenze1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. 2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze: |
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TITOLO VI - NORME FINALI |
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Art. 26 - Norme transitorie1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della l.r. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge: a) |
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Art. 27 - Occupazione per motivi d'urgenza1. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilit&agr |
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Art. 29 - Modifiche alla l.r. 24 marzo 2000, n. 201. Il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 20/2000 R è sostituito dal seguente: ''7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3.''. 2. Il comma 12 dell'articolo 30 della l.r. 20/2000 è sostituito dal seguente: ''12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del |
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Art. 30 - Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 10/1993, R è inserito il seguente articolo: ''Art. 2-bis - Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo. 2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e dall'articolo A-23 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, può richiedere alla Provincia parere preventivo in merito alla conformità del progetto preliminare degli impianti e delle linee da realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La Provincia si pronuncia, sentito il Comune interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG). 4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano ed |
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Art. 31 - Modifiche alla l.r. 25 novembre 2002, n. 311. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 46 della l.r. 31/2002 R , le paro |
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Art. 32 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con |
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Art. 33 - Disapplicazione di norme statali1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina |
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Art. 34 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia |
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