L. R. Emilia Romagna 23/12/2011, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 23/12/2011, n. 23

Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente.
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TITOLO I - Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
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CAPO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.

2. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) riconoscimento dell’acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti um

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Art. 2 - Disposizioni generali

1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposi

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Art. 3 -Ambito territoriale ottimale

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, comma pri

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CAPO II - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
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Art. 4 -Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

1. Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un’Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.

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Art. 5 - Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

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Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d’ambito nella seduta di insediame

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Art. 7 - Consiglio d’ambito

1. Il Consiglio d’ambito svolge le funzioni di primo livello, è nominato dal Consiglio locale ed è costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente. Il Consiglio è rinnovato ogni cinque anni.

2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d’ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.

3. Le deliberazioni del Consiglio d’ambito sono validamente assunte a maggioranza dei vota

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Art. 8 - Consigli locali

1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università).

2. I Comuni costituiti in un’Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all’interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell’Unio

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Art. 9 - Collegio dei revisori

1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d’ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto

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Art. 10 - Compensi

1. Ai componenti degli organi dell’Agenzia di cui agli articoli 6, 7 e 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l�

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Art. 11 - Direttore

1. L’Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio d’ambito, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministr

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Art. 12 -Funzioni della Regione

1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell’ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l’organizzazione, la gestione ed il controllo sull’attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto;

b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto;

c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;

d) l’esercizio della vigilanza;

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Art. 13 - Piano d’ambito per la gestione dei servizi

1. Il Consiglio d’ambito approva il piano d’ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I piani d’ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni d

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Art. 14 - Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall’Osservatorio di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), la Giunta presenta alla Commissione assembleare

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CAPO III - TUTELA DEGLI UTENTI
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Art. 15 - Tutela degli utenti e partecipazione

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:

a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l’Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli

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CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE RIFIUTI
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Art. 16 - Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. In presenza di un soggetto privato proprietario dell’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera z), del

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Art. 17 - Avvalimento di cooperative sociali

1. Fermo restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del s

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CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE IDRICO
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Art. 18 - Acquedotti pubblici industriali

1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi

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TITOLO II -Disposizioni finali e transitorie
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Art. 19 - Attivazione dell’Agenzia

1. L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall’1 gennaio 2012 e dalla medesima data l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). Dall’1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all’Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all’articolo 11, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.

2. La Regione, entro sessanta giorni dall’e

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Art. 20 - Liquidazione delle forme di cooperazione

1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta dal soggetto incaricato di cui all’articolo 19 che provvede:

a) all’individuazione di tutti i rapporti attivi e passiv

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Art. 21 - Personale dell’Agenzia

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, continua a svolgere i compiti relativi all’espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all’Agenzia a seguito della ricognizione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l’anzianità di servizio, ai sensi dell’

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Art. 22 - Vigilanza e sanzioni

1. Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l’Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.

2. Compete all’Agenzia provvedere

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Art. 23 - Esercizio dei poteri sostitutivi

1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell’esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla present

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Art. 24 - Altre disposizioni transitorie

1. Le previsioni dei piani d’ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all’approvazione del piano d’ambito da parte del Consiglio d’ambito.

2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l’Agenzia procede alla ricognizio

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Art. 25 - Abrogazioni
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Art. 26 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto com

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Art. 27 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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