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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 13
L.R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 13
- L.R. 30/01/2001, n. 3
- L.R. 09/12/2002, n. 34
- L.R. 30/07/2015, n. 13
- L.R. 09/05/2016, n. 7
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e definizioni1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. 2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante: a) un coordinamento degli interventi di |
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Art. 2 - Funzioni regionali in materia di sport1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport; b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti; |
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Art. 3 - Funzioni degli enti locali1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle auton |
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Art. 4 - Monitoraggio e ricerca1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta di informaz |
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Art. 5 - Formazione1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformit&a |
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Art. 6 - Consulta regionale dello sport1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva per le attività della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare ri |
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CAPO II - Interventi per l'impiantistica |
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Art. 7 - Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell'art. 2 il Consiglio |
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Art. 8 - Contributi regionali1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad Enti locali, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per c |
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Art. 9 - Dichiarazione di pubblica utilità1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle graduatorie di cu |
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Art. 10 - Tutela dei praticanti1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla Legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di laurea in Scienze Motorie di cui al DLgs 8 maggio 1998, n. 178. A uno di detti istruttori è assegnata la respon |
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CAPO III - Interventi per l'associazionismo sportivo e ricreativo |
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Art. 11 - Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 12 - Norme transitorie e di prima applicazione1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate. 2 |
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Art. 12 bis - Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente le |
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Art. 13 - Sanzioni1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impi |
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Art. 14 - Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l' |
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Art. 15 - Abrogazioni e modificazioni di norme1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 è abrogata. 2. La locuzione "dirigente regionale" è sostituita dalla parola "esperto" nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42. |
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