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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 09/02/2010, n. 1
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- L.R. 14/06/2024, n. 7
- L.R. 29/12/2020, n. 11
- L.R. 30/05/2016, n. 9
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo 45, comma secondo, della Costituzione |
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Art. 2 - Albo delle imprese artigiane1. All’Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l’iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato). 2. Alla separata sezione dell’Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra im |
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Art. 3 - Iscrizione, modifiche e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane1. Al fine dell’iscrizione, modificazione, cancellazione dall’Albo, l’interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tec |
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Art. 3-bis - Funzioni delle Camere di Commercio1. In attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 4 - Modificazioni e cancellazioni dall’Albo1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a: |
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Art. 5 - Commissione regionale per l’artigianato1. La Commissione regionale per l’artigianato è l’organo di tutela e rappresentanza dell’artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna. 2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri: a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale; |
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Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l’artigianato1. La Commissione regionale per l‘artigianato espleta le seguenti funzioni: a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l’emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro dell |
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Art. 7 - Funzioni della Regione1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, d |
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Art. 8 - Vigilanza1. La Commissione regionale per l’artigianato è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. |
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Art. 9 - Osservatorio regionale dell’artigianato1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato, nell’ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un’attività permanente di rilev |
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Art. 10 - Artigianato artistico, tradizionale e di qualità1. La Regione tutela e promuove l’artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001. 2. A tal fine la Regione sostiene: a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d’iniziative promozionali per valorizzare le lavor |
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Art. 11 - Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale1. La Regione, per le azioni di cui all’articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d’impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d’intervento: |
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Art. 12 - Strumenti di sostegno e di sviluppo dell’artigianato1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, promuove e sostiene: a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane; b) l’innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo; c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane; d) le reti d’impresa anche at |
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Art. 12-bis - Interventi per la digitalizzazione delle imprese1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire: |
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Art. 13 - Progetti promozionali a favore dell’artigianato1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferim |
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Art. 14 - Qualificazione degli insediamenti1. La Regione promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutt |
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Art. 15 - Aiuti di Stato1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 che prevedano l’attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezio |
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Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge l’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzione o la modificazi |
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Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie1. Sono abrogate: a) la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato); b) la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell’impresa artigiana). 2. La C |
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