L. R. Emilia Romagna 05/06/2017, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 05/06/2017, n. 10

Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/06/2024, n. 7
- L.R. 12/07/2023, n. 7
- L.R. 03/08/2022, n. 11
- L.R. 28/12/2021, n. 19
- L.R. 27/12/2017, n. 25
- Com. Resp. in B.U. 29/06/2017, n. 185
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Capo I - Principi e finalità
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR,

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Art. 2 - Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, a basso impatto ambientale che attuino nuovi stili di vita e di mobili

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Capo II - Pianificazione e programmazione
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Art. 3 - Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità

1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali.

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Art. 4 - Pianificazione di livello locale

1. La Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni e le loro Unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore, anche nazionale, la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'articolo 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collab

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Art. 5 - Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana

1. Gli enti locali di cui all' articolo 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 in conformità ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio.

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Capo III - Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità
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Art. 6 - Tipologie di azioni e interventi

1. Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.

2. Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione e la riqualificazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti e degli indirizzi in materia, allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell’intero sistema regionale, di:

a) reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;

b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;

c) recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti;

d) raccordo

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Art. 7 - Contrasto al furto

1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:

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Art. 8 - Finanziamento di azioni ed interventi

1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Sono soggetti beneficiari d

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Art. 9 - Protocolli d’intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi

1. La Regione promuove protocolli d’intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6.

2. La Regione può realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.

3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:

a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;

b) i tempi di realizzazione;

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Art. 10 - Rapporti con l'associazionismo

1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con i soggetti di cui all’articolo 9, comma 7 per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazio

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Capo IV - Coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della ciclabilità
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Art. 11 - Tavolo regionale per la ciclabilità

N10

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La Regione, mediante il

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Art. 12 - Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni

1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:

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Art. 13 - Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità

1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale d

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Art. 14 - Sviluppo e diffusione del mobility management

1. La Giunta regionale può prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e pr

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Capo V - Norme finali
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Art. 15 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicura

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Art. 16 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano e

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Art. 17 - Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all’articolo 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 lug

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