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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 28/10/2021, n. 1718

Disposizioni per la monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 9 del 16 dicembre 2020.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Visti:

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, ed in particolare l’articolo 12, che al comma 1-quinques, ha stabilito che:

- i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondano semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla Regione ai sensi del medesimo articolo ed il prezzo zonale dell’energia elettrica;

- le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 Kwh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, per almeno al 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni;

- l’allegato A “Linee guida ai fini dell’implementazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quinques, dell’innovato decreto legislativo 79/199”, della deliberazione 26 novembre 2019 (490/2019/I/EEL) dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ed in particolare il punto B “Orientamenti dell’Autorità in merito al possibile esercizio della facoltà per le Regioni di obbligare i concessionari alla fornitura gratuita di energia elettrica di cui all’ultimo periodo dell’art. 12, comma 1 - quinques, dell’innovato decreto legislativo 79/99”;

Atteso che con legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 “Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazione idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazione di canoni”, la Regione ha dato attuazione al citato art. 12, del D.Lgs. n. 79/1999;

Richiamato in particolare l’art. 34 della L.R. n. 9 del 2020 che stabilisce che:

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