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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 11/05/2018, n. 6
L. R. Emilia Romagna 11/05/2018, n. 6
L. R. Emilia Romagna 11/05/2018, n. 6
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Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale n. 16 del 20081. Nel titolo della legge regio |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 20081. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla se |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 20081. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 4 - Inserimento dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 16 del 20081. Prima dell'articolo 4, nel capo II del titolo I della legge regionale 16 del 2008, è inserito il seguente: "Art. 3 bis - Qualità della legislazione 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio". |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 3 bis del capo II del titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, è inserito il seguente: "Art. 3 ter - Partecipazione 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 20081. L'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - Rapporti Giunta - Assemblea legislativa 1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento: a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente: "Art. 4 bis - Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa 1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'U |
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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 20081. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Sessione europea 1. Entro |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 20081. L'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea 1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea. 2. In at |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 20081. L'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Sussidiarietà 1. L'Assemblea legisla |
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 7 della |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 20081. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole "ordinamento comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento europeo" e le parole "sessione comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "sessione europea". 2. Il comm |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 20081. Nella rubrica e all'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 la parola "comunitaria" è sostituita dalla seguente: "europea". |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 20081. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 20081. Nella rubrica dell'arti |
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Art. 16 - Inserimento del capo II bis della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 11 dell |
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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 20081. L'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente: "Art. 12 bis - Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 1. Al momento della presentazione da parte |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 12 ter della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente: "Art. 12 ter - Notifica delle discipline per le attività di servizi |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 12 quater della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 12 ter della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente: "Art. 12 quater - Notifica aiuti di Stato 1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materi |
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Art. 21 - Inserimento del titolo II bis della legge regionale n. 16 del 20081. Dopo l'articolo 21 dell |
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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 16 del 20081. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 è in |
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Art. 23 - Inserimento dell'articolo 21 ter della legge regionale n. 16 del 20081. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 bis è inserito il seguente: "Art. 21 ter - Tipologia degli interventi 1. Per |
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 20081. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 ter è inserito il seguente: "Art. 21 quater - Attuazione degli interventi 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norm |
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Art. 25 - Inserimento dell'articolo 21 quinquies della legge regionale n. 16 del 20081. Nel titolo III della legge regionale n. 16 del 2008, prima dell'articolo 22 è inserito il seguente articolo: "Art. 21 quinquies - Norme attuative 1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati: |
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Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 20081. L'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 22 - Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa |
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Art. 28 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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