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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 06/09/1993, n. 32
L.R. Emilia Romagna 06/09/1993, n. 32
- L.R. 23/12/2016, n. 25
- L.R. 11/05/2018, n. 6
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - Finalità1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al |
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Articolo 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'azione amministrativa della |
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TITOLO II - INFORMAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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Articolo 3 - Informazione nella Regione Emilia - Romagna1. La Regione adempie ai principi di pubblicità e di responsabilizzazione sanciti dagli artt. 5, 43 e 44 dello Statuto attraverso: a) la pubblicazione degli atti normativi e degli altri provvedimenti di interesse generale nel Bollettino Ufficiale secondo la disciplina della legge regionale; |
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Articolo 4 - Guida per l'accesso1. La Regione favorisce la conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale dei propri apparati anche attrav |
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Articolo 5 - Relazioni con il pubblico1. La Regione promuove la comunicazione e l'informazione istituzionale e cura i rapporti con l'utenza avvalendosi della struttura di cui al comma 2 in collaborazione con il gruppo di lavori di cui all'art. 4, comma 1 della LR 20 ottobre 1992 n. 39, e con gli altri Servizi regionali. |
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Articolo 6 - Diritto d'accesso1. Chiunque ha diritto di consultare e di ottenere copia degli atti indicati al comma 3 dell' |
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TITOLO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Capo I - Responsabilità del procedimento e modalità istruttorie |
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Articolo 11 - Responsabile del procedimento1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai Servizi sulla base degli atti che definiscono le competente analitiche delle strutture organizzative della Regione a norma delle disposizion |
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Articolo 12 - Compiti del Responsabile del procedimento1. Il Responsabile del procedimento è preposto all'istruzione dell'affare, espleta funzioni di coordinamento ed impulso dell'attività degli uffici e svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il Responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo: a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno cinquanta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale assunti su proposta della Giunta; |
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Articolo 13 - Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più Servizi o Uffici, il Responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, Responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, indi |
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Articolo 14 - Intervento nel procedimento1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi |
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Articolo 15 - Audizioni pubbliche1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati, coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nell'art. 16, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo. |
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TITOLO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Capo II - Durata del procedimento |
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Articolo 16 - Termini per la conclusione dei procedimenti1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati. 2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano esso deve concludersi en |
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Articolo 17 - Decorrenza a sospensione dei termini1. Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data. 2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali, ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 3. Il termine per la conclusione del |
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Articolo 18 - Proroga dei termini1. I termini fissati ai sensi dell'art. 16 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trent |
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Articolo 19 - Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in |
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TITOLO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Capo III - Contraddittorio |
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Articolo 20 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli1. La comunicazione dell'iniziativa, anche a richiesta di terzi, di procedimenti volt |
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Articolo 21 - Forme ed effetti del contraddittorio1. I soggetti indicati nell'art. 20, nonché coloro ai quali possa derivare un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno il diritto, oltre che di prendere visione degli atti del procedimento in relazione a quanto stabilito dalla presente legge, di: |
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Articolo 22 - Valutazioni preventive1. Tutte le volte che una legge o un regolamento regionale prevedono senza ulteriori precisazioni che prima dell'emanazione di un atto amministrativo sia acquisita la valutazione di |
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TITOLO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa |
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Articolo 23 - Attività private subordinate a denuncia preventiva o a silenzio assenso1. Il Consiglio regionale, si proposta della Giunta, determina: a) i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'Ammi |
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Articolo 24 - False testimonianze1. Con la denuncia o la domanda di cui all'art. 23 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presu |
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Articolo 25 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spe |
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Articolo 26 - Accertamenti d'ufficio1. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono validamente |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 27 - Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni1. La promozione da parte della Regione di attività economiche e sociali di interesse regionale m |
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Articolo 29 - Analisi delle procedure1. La Giunta regionale, con l'ausilio del Comitato di direzione istituito dall'art. 3 |
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Articolo 30 - Applicazione delle disposizioni sui termini ai procedimenti in corso1. Le disposizioni sui termini previsti dal Capo II del Titolo III si applicano ai pr |
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