L. R. Emilia Romagna 28/07/2008, n. 16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 28/07/2008, n. 16

Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/07/2023, n. 7
- L.R. 11/05/2018, n. 6
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TITOLO I - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale

N23

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e principi generali

N2

1.

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Art. 2 - Principi generali

N15

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Art. 3 - Cooperazione interistituzionale

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emi

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Capo II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea

N23

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4696809 10424285
Art. 3-bis - Qualità della legislazione

N25

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio".

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di for

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4696809 10424286
Art. 3-ter - Partecipazione

N26

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.

2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del p

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Art. 4 - Rapporti Giunta - Assemblea legislativa

N8

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

b) al seguito dato alla richiesta d

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4696809 10424288
Art. 4-bis - Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea

1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea. N20

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Art. 5 - Sessione europea

N21

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sul

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4696809 10424290
Art. 5-bis - Svolgimento della sessione europea

N22

1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’art. 38

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4696809 10424291
Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea

N27

1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.

2. In attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative

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4696809 10424292
Art. 7 - Sussidiarietà

N28

1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Pro

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4696809 10424293
Art. 7-bis - Partecipazione al dialogo politico

N29

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4696809 10424294
Art. 8 - Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea di cui all'articolo 5. N30

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4696809 10424295
Art. 9 - Contenuto della legge europea regionale

N32

1. La legge europea regionale:

a) provvede al recepimento e all'attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento; N6

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4696809 10424296
Art. 10 - Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unio

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4696809 10424297
Art. 11 - Impugnazione di atti normativi dell'Unione europea

N11

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normati

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4696809 10424298
Capo II-bis - Programmazione e procedure di notifica

N12

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Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

N39

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4696809 10424300
Art. 12-bis - Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei

N7

1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano

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4696809 10424301
Art. 12-ter - Notifica delle discipline per le attività di servizi

N40

1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di

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4696809 10424302
Art. 12-quater - Notifica aiuti di Stato

N41

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Ass

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Art. 13 - Norme organizzative

N16

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Capo III - Attività di rilievo internazionale della Regione
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4696809 10424305
Art. 14 - Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 20

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4696809 10424306
Art. 15 - Rapporti Assemblea legislativa – Giunta

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali

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Art. 16 - Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a qu

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4696809 10424308
Art. 17 - Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territori

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4696809 10424309
Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accord

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4696809 10424310
Art. 19 - Indirizzi in materia di rapporti internazionali

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5,

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4696809 10424311
Art. 20 - Sessione sulle relazioni internazionali

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca un

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4696809 10424312
TITOLO II - Rapporti interregionali. Attuazione dell'articolo 25 dello statuto regionale
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Art. 21 - Intese con altre Regioni

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

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Titolo II-bis - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

N13

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Art. 21-bis - Finalità

N42

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Art. 21-ter - Tipologia degli interventi

N43

1. Per le finalità di cui all'articolo 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:

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Art. 21-quater - Attuazione degli interventi

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente tito

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4696809 10424318
Art. 21-quinquies - Norme attuative

N45

1. N14 Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:

a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all

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TITOLO III - Disposizioni finali
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4696809 10424320
Art. 22 - Clausola valutativa

N3

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la s

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4696809 10424321
Art. 23 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli d

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4696809 10424322
Art. 24 - Abrogazioni

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