IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;
Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 perle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE;
Richiamate le proprie Ordinanze:
- n. 29 del 28 Agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e s.m.i.;
- n. 32 del 30 Agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.;
- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;
- n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;
- n. 66 del 7 giugno 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012” e s.m.i.;
- n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;
Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;
Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
Considerato che, persistendo a tutt’oggi le difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, aggravate dall’emergenza sanitaria e produttiva che coinvolge l’intero paese, si ritiene necessario:
- prorogare i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio, per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, a prescindere dalla data di concessione del contributo;
- mantenere i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale già fissati in precedenza per le persone fisiche, a prescindere dalla data di concessione del contributo;
- prevedere che l’erogazione del saldo finale del contributo non possa essere inferiore al 10% di quanto concesso, anzichè al 15% o al 30% come precedentemente disposto rispettivamente dagli artt. 14, 15 e 16 e dall’art. 14bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
- prevedere nuove modalità di rendicontazione, con particolare riferimento alle quietanze che comprovino il pagamento delle quote non coperte da contributo e ad esclusivo carico del beneficiario;
Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’