Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 15/04/2016, n. 24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 15/04/2016, n. 24

Integrazioni e modifiche all’Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”.
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Testo del provvedimento

Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data

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