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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 739

Correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 15 del 9 giugno 2015, recante “Specificazione dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di erp di cui all’art. 15, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388)”, pubblicata nel BURERT n. 130 del 16 giugno 2015;

- la propria deliberazione n. 894 del 13 giugno 2016, recante “Determinazione dei requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni erp.”, pubblicata nel BURERT n. 186 del 24 giugno 2016;

- la propria deliberazione n. 2228 del 21 dicembre 2016, recante “Determinazioni relative alla applicazione dei canoni erp stabiliti dalla delibera della giunta regionale n. 894/2016.” pubblicata nel BURERT n. 9 del 11 gennaio 2017;

Considerato che la richiamata D.G.R n. 894/2016:

- ha stabilito una metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi erp significativamente innovativa rispetto alla precedente, in quanto, ai sensi dell’articolo 35 della L.R. n. 24/2001, attribuisce una maggiore rilevanza al “canone minimo” comunque dovuto e introduce il “canone oggettivo” (riferito alla superficie dell’alloggio, a parametri qualitativi dello stesso, alle caratteristiche demografiche del Comune e alla localizzazione dell’alloggio sul territorio);

- ha rinviato ai Comuni la determinazione di alcuni elementi che attengono alla incidenza del canone sull’ISEE nella fascia di protezione, al canone minimo, alla scontistica nella fascia di accesso, ai valori in Euro/mq degli alloggi per determinare il canone oggettivo;

- ha fissato nel 1 gennaio 2017 la data di applicazione della nuova metodologia di calcolo del canone;

- ha previsto il monitoraggio della applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo Testo dell'atto dei canoni erp;

Considerato che la richiamata D.G.R. n. 2228/2016:

- ha posticipato al 1 luglio 2017 l’applicazione delle nuove modalità di calcolo del cano

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Allegato 1 - Correttivi all’Allegato della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016

All’Allegato della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016 sono apportati i seguenti correttivi:

1) al punto 3, lettera b) Fascia di accesso:

- nel secondo periodo le parole “nella misura massima del 35%” vengono sostituite dalle parole “nella misura massima del 50%”;

- il periodo “Lo sconto sul canone oggettivo viene stabilito dal Comune entro la percentuale massima del 35%.” è sostituito dal seguente periodo “Lo sconto sul canone oggettivo viene stabilito dal Comune entro la percentuale massima del 50% ed è graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi tra 7.500,01 euro e 17.154,00 euro.”;

- conseguentemente, al punto f) Regolamenti comunali, la frase “lo sconto sul canone oggettivo, che comunque non potrà superare il 35%” è sostituita dalla seguente “lo sconto sul canone oggettivo al massimo del 50%, graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi tra 7.500,01 euro e 17.154,00 euro”;

2) al punto 3, lettera b) Fascia di accesso, è infine inserito il seguente periodo: “Qualora il canone risulti inferiore al canone massimo (nuclei con ISEE di 7.500,00 euro) che viene applicato nella fascia di protezione in base alla percentuale fissata dal regolamento comunale, il Comune può decidere nel proprio regolamento di applicare il canone massimo della fascia di protezione.”;

3) al punto 3, lettera c) Fascia di permanenza, è infine aggiunto il seguente periodo: “Il Comune può decidere, nel proprio regolamento, di incrementare tale canone fino ad una percentuale massima del 45%, graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi nella fascia di permanenza.”;

4) al punto 3, lettera e) Calcolo del canone oggettivo, alla voce “Parametri qualitativi dell’alloggio”:

- il parametro numero 1 e 2 sono unificati nel seguente parametro “1. Livello del piano (solo per piano terra e piano rialzato) ovvero presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato);”;

- conseguentemente la numerazione dei parametri dal 3 al 9 diventa dal 2 all’8;

5) al punto 3, lettera e) Calcolo del canone oggettivo, alla voce “Parametri qualitativi dell’alloggio”, viene aggiunto il seguente parametro:

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Allegato 2

1) Requisito del “reddito del nucleo avente diritto” (art. 15, comma 1, lettera e) della L.R. n. 24 del 2001)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l’ISEE e il patrimonio mobiliare.


a) ISEE

Il valore ISEE per l’accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 24.016,00 euro.


b) Patrimonio mobiliare

Il valore del patrimonio mobiliare per l’accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.

Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 49.000,00.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell’ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.


c) Disposizioni generali e applicative

Al fine dell’accesso e della permanenza nell’erp entrambi i valori, sia l’ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l’assegnazione dell’alloggio erp o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l’ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all’accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 30, in merito al requisito relativo reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

I limiti per l’accesso relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l’assegnazione dell’alloggio erp in data posteriore alla esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data di esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016 sono assegnatari di un alloggio erp, fermo restando l’applicazione di misure di mitigazione se il Comune deciderà in tal senso.

Per i nuclei con componenti disabili è necessario acquisire le nuove dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, per la valutazione della possibile decadenza per superamento del valore ISEE definito con il presente atto.

I limiti di reddito (ISEE e valore del patrimonio mobiliare) sono aggiornati, ai sensi dell’art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dalla Giunta regionale con cadenza triennale.


2. Nuovi limiti di reddito e decadenza dall’assegnazione


a) Quadro normativo

Per quanto attiene il regime della decadenza la legge regionale detta un quadro articolato che definisce gli effetti e la procedura (art. 30).

La decadenza dall’assegnazione è disposta con provvedimento comunale nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la permanenza, dopo la contestazione del fatto e il necessario contraddittorio.

Il provvedimento di decadenza emesso per superamento dei limiti di reddito comporta questi effetti:

- l’automatica disdetta del contratto di locazione;

- il rilascio dell’alloggio con decorrenza dal 365esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di sca

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