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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 26/09/2011, n. 1373

Atto di indirizzo recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008.
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Premessa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la L.R. n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1071 del 2010 “Approvazione dell’atto di indirizzo recante individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008 e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo”, emanata al fine di:

- semplificare e rendere uniformi gli elaborati costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture, in modo da renderne più agevole la stesura da parte del progettista;

- facilitare la lettura e l’interpretazione del progetto esecutivo, in particolare da parte di coloro che sono preposti al controllo;

- garantire la completezza della documentazione affinché le prescrizioni in essa contenute consentano la realizzazione dell’intervento conformemente alle previsioni progettuali;

Rilevato che la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell’applicazione degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) di cui all’art. 4, comma 3 della suddetta legge regionale;

Considerato che la Giunta regionale, nell’avviare, in data 10 novembre 2010, l’attività di monitoraggio degli atti di indirizzo attuativi della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla L.R. n. 19, prevedendo la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:

- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS), ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Conindustria E.-R., Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri (di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini), Federazione degli Ordini degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell’E.-R.;

- la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico in materia sismica della Regione Emilia-Romagna (CTS);

- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;

- i rappresentanti di Anci, Lega delle autonomie, Upi e Uncem e degli Ordini degli Ingegneri di Piacenza, Modena e Ravenna;

- i rappresentanti delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta: l’Associazione Ingegneri e Architetti liberi professionisti (ASSO Ingegneri e Architetti), l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani (INARSIND), il Collegio Regionale Ingegneri e Architetti della Regione Emilia-Romagna (CRIARER);

Constatato:

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ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ


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I) Scopo dell’atto d’indirizzo:

garantire con evidenza oggettiva che l’attività di progettazione è stata affrontata nel suo comp

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II) Linee guida per l’atto d’indirizzo:

nel merito della concezione strutturale e progettazione dell’opera è necessario che questa attività venga affrontata analizzando le esigenze derivanti anche da componenti tipologicamente diverse tra loro che concorrono alla definizione della costruzione nel suo c

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III) Contenuti della documentazione

La documentazione da allegare non deve essere considerata fine a se stessa ed è da intendersi come “uno stralcio” dei contenuti del progetto

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IV) Disposizioni

Le disposizioni del presente allegato sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio de

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A.1 - NUOVE COSTRUZIONI

La documentazione minima è costituita da:

a - Dichiarazione: firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, contenente la asseverazione che l’intervento è progettato nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

b - Relazione tecnica: deve illustrare le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell’opera, senza particolari elaborazioni analitiche.

In particolare deve contenere le seguenti informazioni:

1. indicazione degli estremi del

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A.2 - COSTRUZIONI ESISTENTI

La documentazione minima è costituita da:

a - Dichiarazione: firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, contenente la asseverazione che l’intervento è progettato nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica..

b - Relazione tecnica: deve illustrare le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell’opera, senza particolari elaborazioni analitiche.

In particolare deve contenere le seguenti informazioni:

1. indicazione degli estremi del committente;

2. indicazione degli estremi del progettista architettonico e del progettista strutturale che curano la progettazione dell’intero intervento, nonché di altre eventuali figure concorrenti alla progettazione dell’opera;

3. individuazione del sito in cui sorge l’opera con rappresentazione cartografica in scala 1:1000 o 1: 2000 del contesto urbano e territoriale al fine anche di individuare se la costruzione &e

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ALLEGATO B - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI, DEI CONTENUTI E DELLE MODALITÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1, E DELL’ART. 4, COMMA 1, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008


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B.1. PREMESSA: FINALITÀ ED EFFICACIA DEL PRESENTE ALLEGATO

L’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, “redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4, e 5 del Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”.

Questa disposizione richiede dunque alla Regione di esercitare, su uno degli aspetti salienti della disciplina per la riduzione del rischio sismico, la generale funzione di indirizzo e coordinamento riconosciutale dall’art. 4 della L.R. n. 19, per assicurare criteri uniformi nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina fissata dalla normativa statale e regionale.

Il presente atto di indirizzo risponde, in particolare, alla duplice esigenza di uniformare, sia i contenuti degli elaborati progettuali che devono essere allegati all’istanza di autorizzazione sismica e alla denuncia di deposito, sia le modalità di svolgimento dell’istruttoria tecnica di tali progetti. Ciò consente di semplificare e accelerare lo svolgimento dell’iter amministrativo delle pratiche sismiche, assicurando la univoca definizione degli elaborati costitutivi del progetto esecutivo riguardante le strutture e dei contenuti essenziali dello stesso, alla luce della normativa tecnica e procedurale vigente, cioè i requisiti di completezza e regolari

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B.2. ELABORATI COSTITUTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE


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Principi generali

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture devono essere completi, esaurienti, leggibili, e consentire la loro corretta interpretazione; in particolare gli elaborati grafici devono essere di livello esecutivo ed intelleggibili dalle maestranze di cantiere. Gli stessi elaborati ed il loro contenuto devono essere commisurati all’entità della tipologia, della complessità e dell’articolazione dell’intervento.

La progettazione dell’intervento deve essere integrata ed un

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B.2.1. ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DEL PROGETTO

Ai fini della verifica di completezza della istanza per il rilascio dell’autorizzazione sismica, di cui all’art. 11 della L.R. n. 19 del 2008, e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all’art. 12 della medesima legge regionale, i progetti strutturali devono risultare composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dall’articolo 93, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dal capitolo 10 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008:

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B.2.2. CONTENUTI DELLA ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE

La relazione di calcolo strutturale deve contenere una apposita parte denominata “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”, diretta a specificare, in maniera unitaria, gli elementi essenziali (di seguito descritti) che illustrano, in modo chiaro e sintetico, le modalità con cui il Progettista delle strutture ha elaborato il progetto esecutivo riguardante le strutture, con la sintetica indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle restanti parti della relazione di calcolo strutturale e agli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo, nelle quali possono rilevarsi gli elementi e le spiegazioni di dettaglio.

Tale parte della relazione di calcolo (di seguito denominata “Illustrazione sintetica”) deve illustrare i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione del contesto edilizio e delle caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche del sito oggetto di intervento e con l’indicazione, per entrambe le tematiche, di eventuali problematiche riscontrate e delle soluzioni ipotizzate, tenuto conto anche delle indicazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

b) descrizione generale della struttura N4, sia in elevazione che

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B.3. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DEL PROGETTO

Nella valutazione del progetto, la struttura tecnica competente in materia sismica, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della illustrazione sintetica indicati nel paragrafo B.2.2 del presente Allegato, procedendo, ove necessario, all’esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, cui l’illustrazione sintetica fa espresso rimando.

In particolare, il controllo sismico del progetto si deve svolgere secondo i criteri generali indicati al precedente paragrafo B.1. ed è articolato nelle seguenti attività:

1. Verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

1.1. completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione; asseverazioni del progettista; v

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Pubblicare insieme alla nota illustrativa, nella stessa scheda.

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