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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Emilia Romagna 14/02/2005, n. 286
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999; - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 con il quale sono state apportate disposizioni correttive ed integrative al richiamato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia; - la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente "Territorio, ambiente e infrastrutture"; - la L.R. 24 marzo 2000, n. 22 recante "Norme in materia territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con la quale, fra l'altro, si è provveduto a ridefinire la ripartizione delle competenze sulla base della nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 152/99 prevedendo nel contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative sulle materie loro delegate; - la deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque"; considerato che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 152/99 le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, disciplinano: - le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; - i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione; - i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; considerato inoltre che nelle more dell'adozione della disciplina regionale, diverse Province hanno individuato forme di controllo e prescrizioni da applicarsi agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, peraltro tra loro diverse, sulla base delle quali rilasciare l'autorizzazione allo scarico; preso atto che l'adozione di differenti regole sul territorio regionale seppur rispondenti all'intento di garantire una maggiore tutela delle acque, determini un'incertezza nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole; richiamati l'articolo 4 della L.R. 15/97 e l'art. 14 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;ritenuto pertanto di emanare indirizzi e criteri tecnici di riferimento alle Province, ai Comuni ed ai soggetti interessati, al fine di recuperare un'omogeneità di comportamento sul territorio regionale ed univocità delle regole da applicare in maniera da garantire da parte dei predetti Enti un esercizio coordinato delle funzioni loro conferite; considerato altresì: - che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza degli insediamenti produttivi e commerciali, ecc.), per loro natura ed in ragione del dilavamento operato sulle stesse superfici, trasportano carichi inquinanti particolarmente elevati che possono comportare rischi ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito; - che la Relazione generale del Piano di tutela delle acque (PTA), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004, individua esplicitamente nel carico inquinante delle acque di prima pioggia veicolato nei corpi idrici s |
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ALLEGATO |
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1. PremessaI - Con la presente direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti l'applicazione dell'art. 39 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 di seguito denominato decreto, in materia di "acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne". Ai sensi del predetto art. 39 |
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2. DefinizioniPer il corretto inquadramento delle disposizioni contenute nella presente direttiva, si richiamano le seguenti definizioni: I - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo separata": rete fognaria costituita da due condotte distinte (art. 2, lett. aa), del decreto), una a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento (rete bianca) che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra asservita alle altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (rete nera). II - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo unitario": rete costituita da un'unica condotta di collettamento atta a convogliare sia le acque reflue che le acque meteoriche (entro i valori corrispondenti al livello preassegnato) che può essere dotata di dispositivi denominati: a) scolmatori/scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le port |
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3. Criteri di riferimento |
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3.1 - Valutazione delle acque di prima pioggiaA fronte dei parametri richiamati al precedente punto 2 - V e della prassi progettuale consolidata si ritiene che il volume di "acque di prima pioggia" da contenere e/o da assoggettare all'eventuale trattamento, di norma, sia compreso nei valori di 25 - 50 mc. per ettaro, da riferirsi alla parte di superficie contribuente in ogni punto di scarico effettivamente soggetta ad emissione (ad esempio la superficie pavimentata soggetta a traffico veicolare). Il parametro più elevato di 50 mc. per ettaro si applica, alle superfici contribuenti comprese in aree a destinazione produttiva/commerciale. Le acque di prima pioggia raccolte nelle vasche di accumulo sono inviate gradualmente agli impianti di trattamento. Al fine di dare attuazione alle misure per la gestione |
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3.2 - Sistemi di drenaggio unitariI - Per questi sistemi le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'art. 44 del decreto. Fermo restando che nella progettazione di detti sistemi i parametri di riferime |
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3.3 - Sistemi di drenaggio separatiI - L'adozione di sistemi di drenaggio separati risulta favorevole per gli impianti di trattamento, in quanto le portate nere convogliate presentano carichi organici più elevati e costanti; nel contempo dal punto di vista ambientale l'inquinamento determinato dal dilavamento delle superfici stradali e di quelle impermeabili destinate |
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3.4 - La scelta dei diversi sistemi di drenaggioI - La decisione di realizzare sistemi unitari o sistemi separati deve discendere comunque da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali decisivi e preponderanti. Nel caso di aree/comprensori destinate ad attività prevalentemente industriale, nelle quali le acque reflue di tempo asciutto sono di |
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3.5 - Criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenateIn accordo con quanto richiamato al precedente punto 3.4 circa la necessità di privilegiare soluzioni che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d'acqua superficiali, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo: 1 - Nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere - ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica - il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose. Ove non si verifichino tali c |
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3.6 - Pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque di prima pioggiaI - Le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee dovranno privilegiare criteri di in |
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4. Reti fognarie separate (art. 39, comma 1, lettera a)In questo ambito sono presi in considerazione gli agglomerati di cui all'art. 2 del decreto e le aree destinate ad attività produttiva/commerciale, nei quali |
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4.1 - Disposizioni relative agli agglomerati |
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4.1.1 - Forme di controlloGli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti bianche sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte della Provincia. La domanda di autorizzazione contiene le informazioni riguardanti le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla fognatura stessa nonché l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche. Qualora detti dispositivi prevedano il convogliamento delle acque di prima pioggia nella "rete nera", la Provincia in |
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4.1.2 - Gestione delle acque di prima pioggia A - Scarico in acque superficialiI - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati di reti bianche a servizio di ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia è tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le disposizione previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi. Per l'individuazione delle condotte a più significativo |
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B - Scarico sul suoloI - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 lett. e) del decreto, gli scarichi delle reti bianche possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; a tal fine trovano applicazione le prescrizioni e le modalità di scarico previste dalla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 - Allegato 5, punti 1 e 2. Qualora sia reso possibile dal contesto territoriale, dalle condizioni idrogeologiche, morfologiche e orografiche del suolo e del sottosuolo, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie legate al possibile sviluppo di odori molesti o alla proliferazione degli insetti, sono consentite modalità di scarico diverse da quelle previste dalla citata deliberazione 4 febbraio 1977, ad esempio stagni disperdenti. In ogni caso |
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4.2 - Reti fognarie bianche a servizio delle aree destinate ad attività produttiva/commercialeAi fini della disciplina degli scarichi delle reti bianche a servizio delle aree destinate ad attività produttive/commerciali inserite negli agglomerati ovvero come tali classificate "agglomerati" ai sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo: a) nuovi scarichi: nelle nuove aree a destinazione produttiva/commerciale (non ancora urbanizzate), i titolari degli insediamenti sono tenuti, ai sensi di quanto previsto al precedente capitolo 3.5, all'esecuzione degli interventi di separazione delle acque di prim |
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5. Disposizioni relative allo scarico delle fognature separate da centri/nuclei isolatiI - Rientrano in questo ambito i centri/nuclei isolati di tipo residenziale e quelli a prevalente destinazione produttiva/commerciale, dotati di condotte fognarie di tipo separato che, ai sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, non sono individuabili come "agglomerati". II - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai centri di cui al precedente punto I con destinazione di t |
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6. Reti fognarie unitarieRientra in questo ambito il sistema di drenaggio urbano di tipo unitario costituito da reti fognarie/collettori unici che convogliano all'impianto di trattamento ovvero al recettore finale, sia le acque reflue urbane, inte |
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6.1 - Forme di controlloI - Gli scolmatori di piena, costituendo di fatto dispositivi funzionali indispensabili alle esigenze idrauliche delle reti fognarie di tipo unitario, si ritiene che debbano rientrare nel sistema autorizzativo della rete fognaria ad essi asservita, quali elementi fondamentali per la valutazione degli effetti dello scarico terminale sul corpo recettore, attraverso la verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funz |
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6.2 - La gestione delle acque di prima pioggia |
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A - Scarico in acque superficialiI - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati di reti fognarie unitarie a servizio di ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia è tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena. A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi. |
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B - Scarico sul suoloI - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 N2 lett. e) del decreto, gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie unitarie possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo degli scaricatori/scolmatori di piena si forniscono i seguenti criteri di indirizzo: |
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7. Altre condotte separate per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento nel reticolo scolante (art. 39, comma 1, lett. b)Rientra in questo ambito il diffuso e complesso sistema di raccolta ed allontanamento tramite canalizzazioni e condotte dedicate delle ac |
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7.1 - Forme di controlloa) Nuove immissioni: l'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del decreto di assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o ad autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali: la VIA |
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7.2 - La gestione delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche di dilavamentoI - Per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento di cui al precedente punto 7.1 - lettera a), le prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento prodotte dalle acque di prima pioggia derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA. A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi. Dette prescrizioni devono rispondere alla reale necessità di contenere il carico inquinante sversato dalle immissioni suddette per garantire il conseguimento/mantenimento de |
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7.3 - Contenimento delle acque di prima pioggia da fonti diffuseQualora lo richiedano le esigenze di tutela e protezione dei corpi idrici ricettori, al fine di conte |
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8. Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, comma 3)I - In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1 lettera bb) del Dlgs 152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con sé i "residui", anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale regime autorizzativo. II - Sulla base dei dati della comune esperienza, ai fini di individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento de |
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8.1 - Forme di controllo e gestione delle acque di prima pioggiaAi fini della disciplina dello scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio derivanti dalle are |
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8.1.1 - Aree esterne dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio I - Recapito in rete fognaria unitariaNei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete fognaria di tipo unitario esterna agli insediamenti, valgono le norme e prescrizioni regolamentari |
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II - Recapito in rete fognaria separata (rete bianca)Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete bianca esterna all'insediamento, dovranno essere adottati i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia da ricondursi |
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III - Recapito in corpo idrico superficiale o sul suoloA - Nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle aree esterne degli stabili |
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CASO 1Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, può ritenersi completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione delle acque di prima pioggia. Tale condizione è da ritenersi soddisfatta quando sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti (realizzazione di bacini di contenimento, coperture, ecc.). In questo ambito trovano applic |
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CASO 2Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti. A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non è fattibile realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" (ad esempio l'autodemolizione). Per queste casistiche trovano applicazione le seguenti disposiz |
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8.1.2 - Aree esterne sprovviste di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggioI - La fattispecie in argomento, da riferirsi di norma agli stabilimenti/insediamenti esistenti, è caratterizzata dalla presenza di una superficie impermeabile scoperta non dotata di condotte di raccolta delle acque meteoriche o di lavaggio, connessa a stabilimenti industriali o insediamenti a diversa destinazione (commerciale/produzione di beni, di servizio, ecc.) nella quale vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose legato all'uso di tali superficie ovvero di sostanze che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici: svolgimento di fasi di lavorazioni, a |
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8.2 - Modalità/criteri di attuazionePer l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2 sono forniti i seguenti criteri operativi: I - I nuovi stabilimenti/insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni sono adeguati a quanto previsto dal presente provvedimento sin dalla loro attivazione. Tale disposizione si applica anche agli insediamenti/stabilimenti esistenti |
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8.3 - Competenze/funzioni autorizzativeAi fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento di cui ai precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2, le funzioni sono così ripartite: - alla Provincia compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli insediamenti/ |
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9. Scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Sistemi di ravvenamento/ricarica delle falde acquifereI - Il divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee stabilito dall'art. 39, comma 4 del decreto è da riferirsi in linea generale agli scarichi diretti. Nel contempo non si può prescindere dal complesso sistema di interazioni che caratterizza la matrice "sottosuolo - falde idriche sotterranee" nonché le ulteriori disposizioni previste dall'Allegato 5 del decreto circa il divieto di scarico nel sottosuolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 del medesimo allegato. A fronte dell'elevato carico inquinante che caratterizza le acque meteoriche di dilavamento, per prevenire i possibili rischi di inquinamento delle matrici suddette, si ritiene di esplicitare il divieto di cui trattasi sulla base dei seguenti criteri operativi: |
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