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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. C.R. Emilia Romagna 20/12/2018, n. 186
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Testo del provvedimento
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, proposta all'Assemblea legislativa, progr. n. 1136 del 16 luglio 2018, recante ad oggetto "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla Delib.G.R. 28 giugno 2017, n. 922."; Preso atto: - del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. AL/2018/57656 in data 29 ottobre 2018; - del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1136 del 16 luglio 2018 - (qui allegato); - ed inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare; Premesso che: con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 e n. 1871 del 6 dicembre 1978 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi degli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione e le relative indicazioni di procedura per l'applicazione degli oneri stessi, e che dette deliberazioni sono state successivamente modificate e integrate con gli atti consiliari n. 2079 del 6 aprile 1979 e n. 2792 del 21 aprile 1980; con le deliberazioni n. 3098 del 14 marzo 1990, n. 533 del 25 giugno 1991, n. 1017 del 17 giugno 1992, n. 1482 del 6 maggio 1993 ed infine con le deliberazioni n. 849 e n. 850 del 4 marzo 1998, il Consiglio regionale ha provveduto ad aggiornare le tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché le relative indicazioni procedurali di applicazione; Richiamati: l'art. 30, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), la quale, in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare le tabelle parametriche; l'art. 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7, come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2017 n. 25 che individua misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio ed in particolare stabilisce che "a conferma di quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), dall'articolo 30, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), a causa del perdurare delle difficoltà economiche del settore edilizio ed al fine di favorire la ripresa dell'attività edificatoria, non si procede all'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, di cui alla Delib.C.R. 4 marzo 1998, n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il 30 giugno 2018"; Premesso inoltre che: con Delib.C.R. n. 1108 del 29 marzo 1999 è stata approvata la "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione"; l'art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale". Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento; Premesso infine che l'art. 16, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge 11 novembre 2014 n. 164 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", prevede un ulteriore onere, denominato "contributo straordinario", riferito al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso; Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") ha fortemente orientato le politiche urbanistiche verso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato piuttosto che verso l'espansione insediativa; Dato atto altresì che la Regione Emilia-Romagna intende promuovere altresì lo sviluppo economico e persegue politiche di crescita dell'offerta occupazionale anche nel settore edilizio; Ritenuto che per dare maggiore efficacia ad una innovativa disciplina urbanistica che riservi al riuso e alla rigenerazione urbana maggiori facilità e celerità procedurali, occorre intervenire sulla disciplina degli oneri di urbanizzazione in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di miglioramento della qualità urbana ed edilizia nonché alla promozione degli interventi di edilizia residenziale anche grazie ad idonee forme di incentivazione economica; Considerato dunque necessario procedere alla completa revisione della disciplina del contributo di costruzione, al fine di concorrere utilmente all'attuazione della legge urbanistica regionale anche con tale disciplina; Ritenuto altresì opportuno apportare semplificazioni alla vigente disciplina del contributo di costruzione nonché adeguarla alle disposizioni intervenute da fonti normative statali e regionali, ed in particolare da: - legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"; - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; - legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326"; - legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"; - legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna"; - legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle |
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Allegato A - Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 |
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Allegato B - Classificazione dei comuni per l'applicazione della disciplina del contributo di costruzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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