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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 21/02/2020, n. 2
Regolam. R. Campania 21/02/2020, n. 2
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Art. 1 - Modifica all’articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 4 d |
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Art. 2 - Modifica all’articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 7 d |
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Art. 3 - Modifica all’articolo 8 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 8 d |
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Art. 4 - Modifica all’articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 9 d |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 16 |
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Art. 6 - Modifica all’articolo 17 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 17 |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 8 - Modifica all’articolo 21 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 21 |
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Art. 9 - Modifica all’articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 24 |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 25 |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 7 |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera a) del comma 6 tra le parole “lettera a)” e “, il predetto Ente” sono aggiunte le seguenti: “e dei commi 5, 12 e 14”; |
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Art. 14 - Modifica all’articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 32 |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è cos&i |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 36 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 36 |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 38 del |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 19 - Modifica all’articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 41 |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 23 - Introduzione dell’articolo 46.bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l’articolo 46 è introdotto il seguente: |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 25 - Modifica all’articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 48 |
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Art. 26 - Modifica all’articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 50 |
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Art. 27 - Modifica all’articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 51 |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 52 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 4 le parole &ldqu |
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Art. 29 - Modifica all’articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 54 d |
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Art. 30 - Modifiche all’articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 56 |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il punto 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: “5) per le conifere l’assegno delle piante deve avvenire mediante sgorbiatura e numerazione progressiva indelebile in tinta ros |
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Art. 32 - Introduzione dell’articolo 61.bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l’articolo 61 è introdotto il seguente: |
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Art. 33 - Modifica all’articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 63 del |
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Art. 34 - Modifica all’articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 65 del Rego |
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Art. 35 - Modifica all’articolo 67 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 36 - Modifica all’articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 69 |
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Art. 37 - Sostituzione dell’articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: “Art. 70 - Trattamento delle fustaie 1. Il bosco a fustaia o di alto fusto è costituito da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l’origine della provvigione prevalente. 2. Le fustaie transitorie, ovvero i soprassuoli transitori, ai fini del trattamento assestamentale, sono assimilate per la loro funzione e struttura alle fustaie di origine gamica. 3. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, così come definiti all’articolo 154. 4. Nelle fustaie, il taglio raso è di norma vietato. Il taglio raso può essere effettuato solo negli impianti di specie esotiche, di pini mediterranei e negli impianti costituiti su terreni agricoli per l’arboricoltura da legno ed a scopo produttivo. 5. Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell’anno. 6. Norme generali per il taglio colturale dei boschi di alto fusto: a. nelle fustaie si può procedere ai vari tagli colturali mediante: 1) tagli intercalari (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di ripulitura, di sfollo e di diradamento; 2) tagli di rinnovazione (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di preparazione e tagli successivi (di sementazione, secondari e di sgombro); 3) tagli di curazione per i boschi disetanei, irregolari e per le fustaie transitorie; 4) tagli fitosanitari; b. in qualsiasi periodo dell’anno sono consentiti le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti; c. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di ripulitura e di sfollo (nei novelleti, nelle spessine e nelle stangaie) e di diradamento (nelle perticaie e nelle fustaie giovani e adulte) sono diretti ad eliminare i soggetti deperienti, adugiati, danneggiati, malformati, soprannumerari e in forte concorrenza tra loro, non interessanti, di regola, il piano dominante. Questi interventi, tesi a regolarizzare il soprassuolo devono essere stabiliti caso per caso e contenuti, in generale, entro il 20-30 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento. Le chiome delle piante supersiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi. Solo eccezionalmente i predetti interventi possono riguardare i soggetti del piano dominante; d. per gli interventi di diradamento devono essere indicati sia il grado che la tipologia; e. nelle fustaie coetanee e coetaneiformi: 1) il taglio di preparazione non è richiesto qualora il bosco sia stato regolarmente sottoposto a tagli intercalari; 2) i tagli successivi possono essere “uniformi” oppure eseguiti, qualora si persegue l’obiettivo della disetaneizzazione del complesso boscato, a “strisce” o a “buche” (gruppi); 3) il taglio di sementazione deve essere effettuato alla fine del turno minimo e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo, dall’esecuzione di eventuali tagli di preparazione e dalla durata del periodo di rinnovazione; 4) il taglio di sgombro del |
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Art. 38 - Modifica all’articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 71 |
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Art. 39 - Modifica all’articolo 72 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 72 |
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Art. 40 - Sostituzione dell’articolo 73 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 73 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - Modifica all’articolo 74 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 74 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 42 - Modifiche all’articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 43 - Modifiche all’articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 44 - Modifiche all’articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 45 - Modifica all’articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 87 |
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Art. 46 - Modifiche all’articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 47 - Modifiche all’articolo 96 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 9 |
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Art. 48 - Modifiche all’articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 le lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n) sono sostituite dalle seguenti: “f. rimboschimento e imboschimento ex novo con specie autoctone, nonché cure colturali a quelli già esistenti e manutenzione agli stradelli di servizio degli stessi; |
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Art. 49 - Modifiche all’articolo 100 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 100 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 50 - Modifiche all’articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 51 - Modifica all’articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 52 - Modifica all’articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 53 - Modifiche all’articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 54 - Modifiche all’articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 55 - Modifiche all’articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 56 - Modifica all’articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 57 - Modifiche all’articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 2 tra le parole “il V.I.L.” e “si stabilisce” sono aggiunte le seguenti: “e con la comu |
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Art. 58 - Modifica all’articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 59 - Modifiche all’articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 le parole “e destinate alle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. - legate al pas |
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Art. 60 - Modifiche all’articolo 127 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 127 d |
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Art. 61 - Modifica all’articolo 129 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 129 de |
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Art. 62 - Modifica alla rubrica del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Titolo V dopo la parola “IDROGEOLOGICO” sono aggiunte le seguenti: “E NORME PER LA |
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Art. 63 - Modifiche all’articolo 141 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 64 - Modifica all’articolo 142 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 65 - Modifiche all’articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 66 - Modifica all’articolo 149 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 67 - Modifica alla rubrica del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Capo III del Titolo V le parole “SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO” sono soppresse. |
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Art. 68 - Modifiche all’articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 69 - Modifiche all’articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 70 - Modifiche all’articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 72 - Modifiche all’articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è cos&ig |
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Art. 73 - Modifiche dell’articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 74 - Modifiche dell’articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 75 - Modifica all’articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 76 - Modifica all’articolo 168 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 1 |
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Art. 77 - Sostituzione dell’articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L’articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: “Art. 178 bis - Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all’articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell’Allegato C della L. R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi. 2. Si applicano le sanzioni disposte dall’articolo 47, comma 1, e dalla tabella B bis dell’Allegato C della L. R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento: a. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 7, 8 e 9; 76; b. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 15 e 14.bis; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 2 e 3; c. somma variabile da un |
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Art. 78 - Modifiche all’articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 79 - Invarianza finanziaria1. Il presente Regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 80 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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