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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Campania 04/08/2011, n. 5
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- Reg. R. 05/10/2015, n. 4
- Delib. G.R. 21/07/2015, n. 325
- Reg. R. 24/01/2014, n. 2
- Delib. G.R. 20/12/2013, n. 605
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ai sensi dell’articolo 43-bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41(sportello unico dell’edilizia) commi 2 e 3, e 43 (accertamenti di conformità delle opere abusive) della |
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Art. 2 - (Sostenibilità ambientale dei piani)1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo. 3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei |
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Art. 3 - (Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore)1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, è adottato dalla Giunta dell’amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L’amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004. 2. Il p |
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Art. 3-bis - (Supporto finanziario e tecnico della Regione) |
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Art. 3-ter - (Potere sostitutivo di cui all’art. 44 della legge regionale n. 16/2004)1. La Regione, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, per i Comuni che non hanno adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo, provvede ad attivare l’esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta |
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Art. 4 - (Procedimento di variante dei piani territoriali, urbanistici e di settore)1. Prima dell’adozione del piano di cui al comma 1 dell’articolo 3 l’amministrazione procedente, sulla base di esigenze strategiche e in via del |
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Art. 5 - (Accordi di programma)1. Gli accordi di programma di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n.16/2004 sono promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra comunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione degli in |
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Art. 6 - (Adeguamento dei piani)1. Salvo quanto previsto per le varianti agli strumenti urbanistici l’amministrazione procedente adegua, modificandolo o integrandolo, il piano di sua competenza, nei seguenti casi: a) sopraggiunti interventi legislativi statali e regionali; |
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Art. 7 - (Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti)1. L’amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della |
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Art. 8 - (Accordi e intese tra pubbliche amministrazioni nel procedimento di piano o variante)1. L’amministrazione procedente, quando ne ravvisi la opportunità o il piano sovraordinato lo preveda, definisce accordi o intese con altre pubblich |
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Art. 9 - (Attuazione dell’articolo 3 della legge regionale n.16/2004 - Piano strutturale e piano programmatico)1. Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n. 16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2004, che possono essere adottati anche non contestualmente. N3 2. Il piano strutturale del PTCP ha valenza di piano di valorizzazione paesaggistica, di piano stralcio dell’Autorità di Bacino con le intese di cui all’articolo 8. 3. Il PTCP definisce, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1 e 3 della legge regionale n. 13 del 2008, oltre agli elem |
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Art. 10 - (Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi)1. L’amministrazione comunale verifica, prima dell’adozione, che il PUA è compatibile con il PUC e con i piani di settore comunali. 2. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. 3. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all’albo pretorio. La fase di pubblicazione è stabilità in trenta giorni. |
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Art. 11 - (Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale)1. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) è approvato dal consiglio comunale, salvo diversa previsione dello statuto comunale vigente, ed |
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Art. 12 - (Perequazione urbanistica ed ambiti di trasformazione urbana)1. Il piano urbanistico, nell’ambito delle sue potenzialità edificatorie, può essere attuato anche con sistemi perequativi, compensativi e incentivanti, secondo criteri e modalità definiti dal presente articolo e dettagliati da provvedimenti regionali. 2. La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico - economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 3. La compensazione si realizza con l’attribuzione, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, di diritti edificatori alle proprietà immobiliari sulle quali, a seguito di accordo tra il comune e l’avente diritto, sono realizzati interventi pubblici o comunque ad iniziativa del comune. 4. L’incentivazione urbanistica ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia attraverso interventi che presentano elevate prestazioni in campo energetico- ambientale paesaggistico, promuovendo nel contempo la bioedilizia e l’uso di materiali ecosostenibili. L’incentivazione si realizza prevedendo specifiche modalità e azioni previste nel piano programmatico-operativo. 5. Il piano programmatico del PUC può delimitare gli ambiti di trasformazione urbana da attuare con procedure perequative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi della perequazione territ |
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