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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 20/01/2017, n. 2
L. R. Campania 20/01/2017, n. 2
L. R. Campania 20/01/2017, n. 2
L. R. Campania 20/01/2017, n. 2
- Sent. Corte Cost. 13/06/2018, n. 121
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione Campania, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina |
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Art. 2 - (Finalità)1. La Regione si propone in particolare di: a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari; c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata; |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni: a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici ciclo-pedonali, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi, ippovie oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione; b) percorsi escursionistici: insieme dei sentieri a percorrenza ciclo-pedonale, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi di rilevante interesse es |
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Art. 4 - (Pianificazione)1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d’Intesa sottoscr |
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Art. 5 - (Costituzione e aggiornamento della Rete Escursionistica Campana)1. L’inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC è subordinato al parere favorevole della Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto. 2. I sentieri presenti nei territori della Regione Campania tra cui Monti Lattari, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, quelli dell’Area Beneventana: Taburno, Campo Sauro, Fortore, dell’Area Avellinese, dell’Area Casertana: Matese, Tifata, rientrano nella sentieristica primaria, previo parere della Consulta Regionale di cui all’artico |
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Art. 6 - (Catasto regionale del patrimonio escursionistico)1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il Catasto region |
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Art. 7 - (Viabilità minore di uso privato)1. Se nella rete escursionistic |
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Art. 8 - (Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico)1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale. 2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) l’Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di vice Presidente; |
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Art. 9 - (Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica)1. La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli Enti locali territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree protette.N4 |
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Art. 10 - (Piano annuale degli interventi sulla rete regionale)1. Il Piano triennale degli interventi sulla Rete regionale definisce gli interventi da realizzare sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale. N6 |
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Art. 11 - (Valorizzazione delle attività escursionistiche)1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rapp |
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Art. 12 - (Interventi autorizzati senza contributo regionale)1. Gli interventi che rientrano nell’ambito delle azioni di cui all’articolo 2 sono autorizzati dalla Giunta regionale con l’inserimento nel progra |
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Art. 13 - (Segnaletica)1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è apposta apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento |
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Art. 14 - (Divieti)1. È fatto divieto a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d’uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma. 2. Se le esigenze di modifica di destinazione d’uso intervengono a seguito di interventi progettati dai Comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Consulta Regionale, ed autorizzata dalla Giunta Regionale ai |
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Art. 15 - (Sanzioni amministrative)1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introitano i relativi proventi. 2. Il Comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. |
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Art. 16 - (Regolamento attuativo)1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. 2. Il regolamento prevede: a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REC con la previsione |
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Art. 17 - (Obblighi di relazione al Consiglio)1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive: |
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Art. 18 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantizzati in euro 200.000,00, si fa fronte mediant |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della R |
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