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Delib. G.R. Campania 04/10/2016, n. 533

Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig. R. 15/03/2022, n. 172
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Testo del provvedimento

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

 

PREMESSO che

a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

b) che il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;

c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;

d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato;

f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (d’ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. N°387/03;

g) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;

h) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto “Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003” ha, tra l’altro, dettato ulteriori norme di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003;

PREMESSO ALTRESÌ

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Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE E LIMITAZIONI

Le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 KW, sono individuate sulla base di due parametri:

1) Concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di tutela delle aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016;

2) Aree di tutela per tutti gli altri casi in cui si verificano i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016.

Con riguardo alla concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti, l'elaborazione cartografica allegata (figure 1-2-3-4) evidenzia come gli impianti di produzione da fonte eolica insistono su poche aree del territorio regionale compromettendone i tratti identitari (foto 1-2).

Ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali, si rende necessario evitare ulteriore compromissione dei tratti identitari di tali aree considerate di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 6/2016.

Da una analisi effettuata nei luoghi in cui sono stati installati impianti di produzione eolica si evidenzia come l’intensità degli impianti altera gli aspetti caratteriali del paesaggio. In particolare da una analisi degli elaborati cartografici presenti in regione Campania presso l’ufficio SIT in cui si rappresentano gli insediamenti al 2012 alcune aree sono particolarmente interessate dal fenomeno. L’ulteriore analisi, supportata da visite in loco, evidenzia che sono da considerarsi intensivi quegli insediamenti che superano, su base comunale, 5 volte la media regionale dell’energia installata in rapporto alla superfice come evidente dall’allegata documentazione cartografica (figure 1-2-3-4) e fotografica (foto 1-2).

A tal fine, risulta utile l’ indice di saturazione elaborato dai dati resi disponibili dal GSE, soggetto facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).

Pertanto, viene definito “carico insediativo medio regionale” il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio regionale.

Viene invece definito “carico insediativo medio comunale” il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio comunale.

Non sono idonee all’istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale”.

L’elenco dei Comuni “saturi” e, pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili è aggiornato con cadenza annuale dal Direttore della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in base ai dati pubblicati dal GSE, ai sensi del paragrafo 5.1 delle Linee Guida allegate al DM 10/09/2010, sul “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” al 31/12 dell'anno precedente.

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