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L.R. Calabria 05/05/1990, n. 36

Determinazione dei requisiti delle Case di Cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della L.n.833/1978.
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[Premessa]



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CAPITOLO I
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Art. 1 - (Oggetto e scopo della legge)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23/12/1978, n. 8

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Art. 2 - (Generalità e definizione)

1. Sono Case di Cura private gli stabilimenti sanitari dotati di reparti di degenza e di servizi di d

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Art. 3 - (Autorizzazione all'apertura)

1. L'apertura e la gestione di Case di Cura private, l'ampliamento, la modifica e la trasformazione delle medesime vengono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, previo accertamento tecnico-sanitario ed amministrativo del possesso dei requisiti contemplati dalla presente legge.

2. Tale accertamento deve esse

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Art. 4 - (Procedura di autorizzazione)

1. Chiunque intende procedere all'apertura di una Casa di Cura, ovvero intenda procedere all'ampliamento, alla modifica o alla trasformazione di una Casa di Cura preesistente, deve inoltrare domanda alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità.

2. Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

1) la denominazione;

2) la natura dell'attività sanitaria;

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Art. 5 - (Sospensione e revoca)

1. In caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge ovvero disfunzioni nella erogazione delle prestazioni assistenziali che possono essere eliminate mediante opportuni ed idonei interventi, la Casa di Cura viene diffidata dall'Assessore regionale alla Sa

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Art. 6 - (Denominazione)

1. La denominazione delle Case di Cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazio

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Art. 7 - (Tipologia)

1. Le Case di Cura private sono così distinte:

1) Case di Cura medico-chirurgiche generali destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chiru

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Art. 8 - (Capacità ricettiva)

1. La capacità ricettiva minima delle Case di Cura private è fissata come segue:

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CAPITOLO II - Norme Costruttive
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Art. 9 - (Progettazione)

1. Ogni progetto e tutti gli allegati per la costruzione di una Casa di Cura privata, redatto da un ingegnere o architetto deve pervenire alla Regione Calabria - Assessorato alla Sanità.

2. Il progetto deve essere corredato:

1) dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, architettonici, costrutti

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Art. 10 - (Area)

1. L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano Regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici igienico-ambientali geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

- deve essere ben reinserita nel sistema di comunicazione in dipendenza della viabilità, della rete

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CAPITOLO III - Caratteristiche costruttive - Requisiti igienico-edilizi - Servizi generali ed igienico-sanitari
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Art. 11 - (Requisiti edilizi generali)

1. Ogni Casa di Cura privata oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera

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Art. 12 - (Caratteristiche costruttive)

1. Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere con formi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre che forniscano anche

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Art. 13 - (Approvvigionamento idrico)

1. La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore

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Art. 14 - (Requisiti delle camere di degenza e condizioni micro climatiche)

1. Nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7 mq. per letto nelle camere a letti plurimi e a 9 mq. per letto nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non possono essere collocati più di 4 letti e sempre che la superficie del pavimento sia di 7 mq. per posto letto; diversamente il numero dei letti da col locare deve essere proporzionato a tale superficie.

2. Le camere di degenza non possono essere collocate nei piani interrati e semi-interr

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Art. 15 - (Impianto idrico sanitario)

1. La dotazione complessiva dei servizi igienici per la unità funzionale di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavab

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Art. 16 - (Smaltimento dei rifiuti liquidi)

1. I rifiuti liquidi delle Case di Cura private che non possono essere convogliati nella rete di fogn

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Art. 17 - (Smaltimento dei rifiuti solidi)

1. In base all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ("Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/

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Art. 18 - (Smaltimento dei rifiuti radioattivi)

1. I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai compet

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Art. 19 - (Impianti elettrici)

1. Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del D.P.R. 27 04 1955 n. 547 e della legge 01-03-1968, n. 186;

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Art. 20 - (Servizi generali)

1. CUCINA: la Casa di Cura deve essere dotata di adeguati locali destinati a cucina nonché di locali separati per ricevere e controllare gli alimenti e le bevande e per la loro conservazione. Deve essere dotata, inoltre, di impianto frigorifero, impianti per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.

2. Le pareti devono essere coperte sino a mt. 2 di altezza con materiale lavabile: devono essere dotati di adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori e odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

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CAPITOLO IV
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Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di diagnostica e cura)

1. a) Le Case di Cura private devono essere articolate in "unità" funzionali di degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) e non superiori a 30 posti letto.

2. Dette unità confluiscono per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto.

3. Il raggruppamento, con un minimo di 30 e con non più di 100 posti letto è ad indirizzo medico o ad indirizzo chirurgico.

4. b) Le unità funzionali sono costituite da:

- medicina generale

- chirurgia generale

- specialità mediche: (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, penmotologia, geriatria, oncologia medica) specialità chirurgiche: (ostetricia, ginecologia, ortotraumatologia, urologia, otoiatria, oculistica).

5. c) Guardia medica permanente: la guardia medica deve essere permanente (24 ore su 24) ed interna alla Casa di Cura pertanto la reperibilità non può essere sostitutiva della guardia medica; deve di regola essere svolta dai medici assi stenti ed aiuti delle unità di degenza.

6. Può essere svolta da medici apposita mente assunti con contratto a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa; in tal caso debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti delle unità di degenza.

7. d) Servizio di radio-diagnostica: con attrezzatura costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto, e di almeno 2 per un numero di posti letto maggiore.

8. Per le Case di Cura neuro-psichiatriche fino a 100 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili.

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Art. 22 - (Rapporto di lavoro del personale medico)

1. Il personale medico delle Case di Cura private deve espletare la propria attività professio

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Art. 23 - (Dotazione di personale medico)

1. Le Case di Cura private devono avere la seguente dotazione di personale medico:

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A) Direttore sanitario

2. Ogni Casa di Cura dotata di oltre 150 posti letto deve avere un Direttore Sanitario responsabile, al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella Casa di Cura privata stessa.

3. I requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario sono:

- anzianità di laurea di almeno 10 anni;

- libera docenza o specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera; in igiene e medicina preventiva, in medicina lega le, in medicina sociale, in malattie infettive, ovvero servizio per sette anni come medico con funzioni di Vice Direttore Sanitario, Ispettore Sanitario, Aiuto o Assistente presso Istituti Universitari di Igiene di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche, di malattie infettive; funzionario medico del Ministero alla Sanità e delle Regioni, Ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di Dirigente presso Comuni o consorzi provinciali o consorzi di Comuni con popolazioni superiori a 100 mila abitanti, oppure almeno sette anni di servizio in qualità di Direttore Sanitario o di V. Direttore Sanitario presso Casa di Cura privata.

4. Sono esonerati dal possesso di requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore della presente leg. svolgono mansioni di Direttore Sanitario responsabile presso le Case di Cura private.

5. Il requisito di anzianità di servizio si intende superato qualora il medico abbia acquisito una idoneità nazionale a Direttore Sanitario ai sensi del D.P.R. 130/1969 e successive modifiche o di qualifica apicale ovvero ai sensi della normativ

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B) Medico responsabile del raggruppamento "Unità Funzionali"

- Ogni raggruppamento di "Unità Funzionali" fino ad un massimo di 100 posti letto, deve avere un medico responsabile il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di laurea da almeno dieci anni;

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C) Medico aiuto

20. Ogni raggruppamento di "Unità Funzionale" fino ad un massimo di 100 posti letto deve avere un medico aiuto, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

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D) Medico assistente

22. Ogni "Unità Funzionale" deve avere un medico assistente, il quale deve essere in possesso

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Art. 24 - (Personale del servizio di analisi)

1. Nelle Case di Cura medico-chirurgiche generali e nelle altre Case di Cura la cui ricettività

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Art. 25 - (Personale medico del servizio di radiodiagnostica)

1. Nelle Case di Cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre Case di Cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnos

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Art. 26 - (Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione)

1. Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le Case di Cura che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

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Art. 27 - (Regolamento dell'attività medica)

1. Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nella Casa di Cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.

2. La guardia medica deve essere p

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Art. 28 - (Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo)

1. L'organico delle Case di Cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

2. Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrazione:

- per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente non deve essere inferiore a 76';

- per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione-respiratoria, neuro chirurgica, cardiologica, ecc., per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve esser

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Art. 29 - Case di Cura ad indirizzo particolare(preventoriali neuropsichiatriche sanatoriali riabilitative)
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A) Case di Cura preventoriali

1. Le Case di Cura preventoriali, per minori fino a 12 anni di età ed adolescenti da 12 a 18 anni, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali, dimensionali ed ambientali previsti dalla presente legge, devono avere la superficie totale dell'area non inferi

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B) Case di Cura sanatoriali

6. Le case di Cura sanatoriali, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali e dimensionali previsti dalla presente legge, devono essere ubicati in località con idonee

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C) Casa di Cura riabilitativa

11. Le Case di Cura, che svolgono attività di riabilitazione, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali, dimensioni ed ambientali previste dalla presente leg

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D) Case di Cura neuropsichiatriche

14. Le Case di Cura neuropsichiatriche, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali dimensionali ed ambientali, previsti dalla presente legge, devono disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq. per posto letto di cui almeno 100 mq. non coperti da costruzioni, da adibire ad attivit

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CAPITOLO V
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Art. 30 - (Classificazione - Convenzione)

1. La Regione classifica le Case di Cura private, assegnandole alle fasce funzionali A, B e C, e rela

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Art. 31 - (Requisiti minimi-Classe funzionale C)

1. La normativa determinata nei capitoli I - II - III e IV, stabilisce i requisiti minimi strutturali

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Art. 32
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1) Servizio di day-hospital

1. La Regione, nell'ambito delle convenzioni, di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23.12.1978, nonché della presente legge pu&ograv

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2) Servizio di poliambulatorio

2. Anche per tale servizio, la Regione può chiedere le prestazioni di cui al punto 1), nell'in

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3) Servizio di pronto soccorso

4. Nel quadro della distribuzione sul territorio dei servizi di pronto intervento e di emergenza alle Case di Cura la Regione può ch

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19178 515332
Art. 33 - (Commissione per la classificazione)

1. La Commissione per la classificazione per le Case di Cura private, che viene costituita con deliberazione della Giunta regionale e che ha il compito di esprimere parere in ordine alla assegnazione della Casa di Cura stessa alle fasce funzionali, nonché in ordine a tutte le questioni ad essa relativa, è composta come segue:

a) Presidente della Giunta regionale e dello Assessore al ramo delegato con funzioni di Presidente;

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19178 515333
Art. 34 - (Scopo della classificazione)

1. La classificazione delle Case di Cura private ha il preciso intento di incentivare la qualificazio

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Art. 35 - (Scelte del Piano Sanitario regionale)

1. La necessità dell'assistenza ospedaliera, che determinano il convenzionamento delle UU.SS.LL. con le Case di Cura private, e, quindi, il fabbisogno di convenzione sul fondamento dei principi espressi dell'art. 44 della legge 833/78, saranno accertati dal Pia no Sanitario regionale, tenendo conto prioritariamente delle

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19178 515335
Art. 36 - (Rinnovo delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra le UU.SS.LL. e le Case di Cura private si intendono tacitamente rinnovate qualora sei mesi prima

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19178 515336
Art. 37 - (Stipula e durata delle convenzioni)

1. Le convenzioni con le Case di Cura private sono stipulate dalle UU.SS.LL. in conformità allo schema di convenzione di cui al III comma dell'art. 44 del la legge 23/12/1978 n. 833, emanata con Decreto Ministeriale del 22/7/1983 ai principi espressi dalla presente legge nonché all'

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19178 515337
Art. 38 - (Convenzioni delle Case di Cure con medi ci esterni e con medici dipendenti da Enti pubblici)

1. Le Case di Cura private possono instaurare rapporti convenzionali:

1) in conformità alla normativa, di cui al III comma e seguenti dell'art. 34 del D.P.C.M. del 26/6/1986 p

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19178 515338
Art. 39 - (Revisione delle classificazioni)

1. Durante il periodo di efficacia della convenzione, ove la Casa di Cura dovesse perdere uno o più requisiti essenziali inerenti alla fascia di appartenenza, qu

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19178 515339
Art. 40 - (Sospensione e risoluzione delle convenzioni)

1. La convenzione è sospesa di diritto qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di chiusura di cui al I e II comma dell'art. 5 della presente legge; è, altresì, risolto di diritto ove dovesse verificarsi l'ipotesi di revoca della autorizzazione di cui al III comma dello stesso art. 5.

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19178 515340
Art. 41 - (Trattamento economico in regime convenzionale delle Case di Cura private)

1. Il trattamento economico in regime convenzionale delle Case di Cura private deve essere adeguato alla fascia funzionale di appartenenza.

2. Per la fascia funzionale C, la diaria giornaliera omnicomprensiva di degenza viene determinata annualmente in sede nazionale sulla base d

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19178 515341
Art. 42 - (Poteri di vigilanza regionale)

1. La Regione conserva nei confronti di tutte le Case di Cura private, ancorché non convenzionate, il potere di vigilanza, di ispezione e di contr

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19178 515342
Art. 43 - (Diritti dell'ammalato)

1. Il paziente ricoverato in Case di Cura ha diritto:

1) di ricevere un trattamento correlato alla dignità della persona e ad una umana qualità della vita;

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19178 515343
Art. 44 - (Diritti sindacali e accordi collettivi di lavoro)

1. Tutto il personale dipendente delle Case di Cura private ha il diritto di esercizio delle libertà sindacali in conformità alle norme della legge 20/5 1960 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle norme fissate nei Contratti Collettivi di Lavoro siglati in campo nazionale, ovvero raggiunti in sede

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19178 515344
Art. 45 - (Comfort ambientale e prestazioni alberghiere)

1. Le Case di Cura hanno l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tarif

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19178 515345
CAPITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 46 - (Richiamo legislativo - Edilizia ospedaliera Consiglio Sanitario regionale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto applicabil

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19178 515347
Art. 47 - (Cessazione del rapporto convenzionale Personale dipendente)

1. Nel caso di cessazione del rapporto convenzionale della Casa di Cura privata, a favore del persona

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19178 515348
Art. 48 - (Adeguamento e deroghe)

1. Non si applicano alle Case di Cura in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge le norme in esse contenute laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

2. È fatta salva comunque la condizione di stato in cui si trovano relativa agli artt.:

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Art. 49 - (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del

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