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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 10/08/2012, n. 35
L. R. Calabria 10/08/2012, n. 35
L. R. Calabria 10/08/2012, n. 35
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Modifica all’articolo 2 L.R. 19/2002)1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituito dal seguente: «I comuni pubblicano nell&rs |
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Art. 9 - (Modifica all’articolo 9 L.R. n. 19/2002)1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituito dal seguente: «3. Del nucleo di valutazione fanno parte: a) l’Assessore regionale all’Urbanistica e governo del territorio che lo presiede; |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 10 l.r. 19/2002)N1 1. L’articolo 10 della legge regionale n. 19/2002 R è modificato ed integralmente sostituito come segue: “Art. 10 (Valutazione ambientale strategica) — 1. La Regione, le provincie e i comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonchè al regolamento vigente. 2. La Va |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 11 L.R. 19/2002)1. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19/2002 R è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 14 L.R. n. 19/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 R dopo la parola «variante», la parola «PRG» viene sostituita dalle parole: «alla strumentazione urbanistica vigente». 1bis. La lettera b) |
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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 18 L.R. n. 19/2002)1. La lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituita dalla seguente: |
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Art. 15 - (Modifica all’articolo 20 L.R. n. 19/2002)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 19/2002 R sono inseriti i seguenti commi: |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 21 L.R. n. 19/2002)1. Alla lettera d), comma 2, dell’articolo 21 della legge regionale n. 19/2002 R dopo la parola «architettoniche» sono aggiunte le seguenti: «in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti». 2. Alla lettera e), comma 2, dell’articolo 21 della legge regionale n. 19/2002 R: |
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Art. 17 - (Modifiche all’articolo 23 L.R. n. 19/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002 R, dopo le parole «Consiglio comunale» e prima delle parole «da r |
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Art. 18 - (Modifica all’articolo 24 L.R. n. 19/2002)1. Dopo la lettera m), comma 3, dell’articolo 24 della legge regionale n. 19/2002 R è inserita la seguente: «n) le previsioni di te |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 26 L.R. n. 19/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 R dopo le parole «pianificazione paesaggistica», sono inserite le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS». 2. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all’articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall’articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs 152/2006 R s.m.i. secondo i criteri di cui all’allegato 1 del medesimo D.Lgs.». 1. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 R, è sostituito dal seguente: «5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali: |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 27 L.R. n. 19/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 R, dopo le parole «relative varianti» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale afferente la VAS». 2. Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 R: a) dopo le parole «pianificazione in vigore» è inserito il seguente periodo: «con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all’allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d’uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 R s.m.i. secondo i criteri di cui all’allegato 1 del medesimo D.Lgs.»; b) il periodo: «Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 di cui all’articolo 10 della presente legge» è sostituito dal seguente: «Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune». 3. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 R, è sostituito dal seguente: «La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali: a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all’oggetto del procedimento; |
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Art. 23 - (Modifiche all’articolo 27 bis L.R. n. 19/2002)1. Il comma 2 dell’articolo 27 bis della legge regionale n. 19/2002 R, è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - (Modifiche all’articolo 28 L.R. n. 19/2002)1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituito dal seguente: «2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento dell |
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Art. 25 - (Modifiche all’articolo 29 L.R. n. 19/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 R dopo la parola «PSC» è inserita la parola «PSA». 2. Il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituito dal seguente: «3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito i |
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Art. 27 - (Modifica all’articolo 34 L.R. n. 19/2002)1. Dopo la lettera p) del comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19/2002 R è aggiunta la seguente: |
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Art. 29 - (Modifica all’articolo 49 L.R. n. 19/2002)1. Il comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 32 - (Modifica all’articolo 52 L.R. n. 19/2002)1. Il comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale n. 19/2002 R &egra |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 65 L.R. n. 19/2002)1. La lettera b), comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 R è sostituita dalla seguente: «b) per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all’interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone viene estesa la destinazione agricola. Sono fatte salve le previs |
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Art. 36 - (Modifiche all’articolo 68 L.R. n. 19/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 19/2002 R: |
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Art. 37 - (Modifiche all’articolo 69 L.R. n. 19/2002)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale n. 19/2002 R è |
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Art. 39 - (Articolo 71 bis)1. Dopo l’articolo 71 della legge regionale n. 19/2002 R è aggiunto il seguente: «Art. 71bis - (Ufficio del Piano) |
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Art. 40 - (Pubblicazione)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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