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L. R. Calabria 15/12/2021, n. 32

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".
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Art. 1 - (Istituzione e finalità dell’Azienda Zero)

1. È istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale. N12

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Art. 2 - (Funzioni dell'Azienda Zero)

01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, assicurando:

a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie;

c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale;

e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. N14

1. L'Azienda Zero ha le seguenti competenze:

a) funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in mat

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Art. 3 - (Organizzazione e vigilanza dell'Azienda Zero)

1. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria approva le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

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Art. 4 - (Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda Zero:

a) il Diret

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Art. 5 - (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, in conformità alla normativa vigente per la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

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Art. 6 - (Collegio sindacale)

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 ter, del d.lgs.502/1992 il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.

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Art. 7 - (Collegio di direzione)

1. Il Collegio di direzione è organo aziendale con funzioni consultive e propositive che coadiuva e supporta la Direzione Generale nell'esercizio dell

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Art. 8 - (Personale)

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende e dagli altri enti del Servizio sanitario regionale, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gl

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Art. 9 - (Finanziamento)

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:

a) finanzia

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Art. 10 - (Bilancio)

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vig

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Art. 11 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in 700.000,00 euro annui per gli esercizi 2022-2024, si fa fronte con la corrisp

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Art. 12 - (Norme finali e transitorie)

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, le funzioni assegnate ad Azienda Zero sono esercitate dalle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e dal Dipartimento Tutela della salute e servizi socio sanitari della Giunta regionale della Calabria.

1-bis. Il Commissario straor

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Art. 12-bis - (Norma di salvaguardia)

N9

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all’

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Art. 13 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

 

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