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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 26/11/2001, n. 29
L. R. Calabria 26/11/2001, n. 29
- L.R. 18/03/2024, n. 14
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell’esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria. |
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Art. 3 - Indirizzo e coordinamento1. La Regione esercita le funzioni d’indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti Pubblici, istituti scientifici |
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Art. 4 - Comitato Tecnico Consultivo Regionale1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l’esercizio della pesca e per la protezione e l’incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria. 2. Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, |
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Art. 5 - Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale1. Nell’ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha il compito di formulare pareri e propo |
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Art. 6 - Comitato Tecnico Consultivo Provinciale1. Ciascuna Provincia, per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presente legge. 2. Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è composto da: a) il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, o Assessore all’uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo; |
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Art. 7 - Associazioni di pesca Albo Regionale1. È istituito l’Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria. 2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato Regionale all’Agricoltura Caccia e Pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all’articolo 5. 3. Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od av |
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Art. 8 - Carta Ittica Regionale1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la FIPSAS e le Associazioni dei pescatori iscritte all’Albo Regionale, ela |
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Art. 9 - Pianificazione del settore1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui al precedente articolo 4, e sulla base della Carta Ittica, propone al Consiglio regionale l’adozione del Piano Ittico Regionale Poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione rela |
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Art. 10 - Licenze di pesca1. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca. 2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di Concessione Regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria. 3. Il libretto non c |
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Art. 10-bis - Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing" |
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Art. 11 - Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale. 2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria. 3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti: a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti; |
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Art. 12 - Esercizio della pesca1.Per Pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere: a) ogni azione o comportamento direttamente finalizz |
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Art. 13 - Classificazione delle Acque1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche. 2. Le acque interne pubbliche sono classificate in: - acque pregiate; |
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Art. 14 - Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti1. Le Province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi Regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque. 2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni: a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba all'imbrunire; le Province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di: - pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali; - pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille; |
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Art. 15 - Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago"1. Nelle acque pregiate, le Province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura |
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Art. 16 - Gestione delle acque1. La Regione Calabria, tramite le Province competenti per territorio, al fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbia |
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Art. 17 - Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago"1. Le Province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le Associazioni di categoria iscritte all'Albo regionale, su loro richiesta. In essa l'Associazione |
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Art. 18 - Limiti nell'assegnazione delle acque1. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le Province non possono superare il li |
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Art. 19 - Tutela dell'ambiente1. La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali al riguardo esistenti: |
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Art. 20 - Gare e manifestazioni di pesca1. Le Province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS quale coordin |
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Art. 21 - La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. 2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua d |
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Art. 22 - Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'Autorità concedente, prima dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizion |
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Art. 23 - Sorveglianza1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle Guardie Giurate Volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni. |
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Art. 24 - Agenti giurati volontari1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna Associazione o Ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferio |
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Art. 25 - Sanzioni Amministrative1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in Lire si intendono espresse anche in Euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/98 art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le Province nell'emanare i rispettivi Regolamenti, sono: a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo o di luogo: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000); b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentiti:da £. 300.000 a £. 1.200.000 (in misura ridotta £. 400.000); c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000); |
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Art. 26 - Finanziamenti1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri: - il 10 per c |
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Art. 27 - Norme transitorie e finali1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 2. Con l'entrata in vigore della presente legge c |
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