L. R. Calabria 16/05/2013, n. 24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 16/05/2013, n. 24

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.
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Art. 1 - Finalità del riordino

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

a) riord

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Art. 2 - Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2

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Art. 3 - Norme procedimentali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.

2. N19 Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro d

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Art. 4 - Nomine, requisiti e compensi

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle dispo

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Art. 5 - Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

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Art. 6 - Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

a) il direttore generale;

b) il comitato di programmazione;

c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunt

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Art. 6-bis - Liquidazione coatta amministrativa

N5

[1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

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Art. 7 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria. N8

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territor

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Art. 8 - Azienda Calabria Lavoro

1. N10

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario.

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Art. 9 - Ente per i Parchi marini regionali

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

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Art. 10 - Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione

N15

1. La Regione Calabria

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Art. 11 - Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

"6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di ele

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Art. 12 - Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è a

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Art. 13 - Agricolture, montagne e foreste

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industrial

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Art. 14 - Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autor

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Art. 15 - Approvazione degli atti fondamentali degli enti

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

a) statuto;

b) regolamento di organizzazione e funzionamento;

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Art. 16 - Attività di indirizzo, controllo e vigilanza

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio

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Art. 17 - Finanziamento delle attività

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è im

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Art. 18 - Risorse umane e strumentali

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge so

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Art. 19 - Controllo di gestione e sistemi contabili

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della

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Art. 20 - Revoca e scioglimento

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle fina

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Art. 21 - Adozione degli statuti e dei regolamenti

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data

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Art. 22 - Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques;

c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

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Art. 23 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

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Art. 24 - Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal

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Art. 25 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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