L.R. Calabria 30/08/1996, n. 27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Calabria 30/08/1996, n. 27

Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 12/06/2009 n.19, del 26/02/2010 n.8
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[Premessa]



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Art. 1 - Finalità della legge

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblic

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Art. 2 - Competenze istituzionali della Regione

1. II Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica.

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Art. 3 - Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale

1. È istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale, quale organo consultivo sui problemi di legislazione e programmazione del settore dell'edilizia abitativa, composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, con funzione di Presidente;

b) un componente designato dalla sezione regionale dell'Unione Province d'Italia;

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Art. 4 - Compiti della Consulta

1. La Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale, formula proposte ed esprime pareri in merito a normative, programmi e iniziative per lo sviluppo del settore. La Giunta regionale può affidare alla Consulta spec

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Art. 5 - Funzionamento della Consulta

1. La Consulta svolge la propria attività presso la sede della Giunta regionale o di altri locali posti gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate n

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Art. 6 - Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica

1. Gli Enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'entrata in vigore della presente legge regionale sono trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP).

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Art. 7 - Attività dell'ATERP

1. L'ATERP provvede:

a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari; ad effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, ad istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe provinciale degli assegnatari degli alloggi di ERP;

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Art. 8 - Statuto

1. Le ATERP deliberano lo statuto entro sessanta giorni dal primo insediamento del Consiglio di Ammin

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Art. 9 - Articolazione organizzativa delle ATERP

1. Le ATERP costituiscono ciascuna una struttura equiparata ai dipartimenti, articolati in settori, s

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Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'ATERP:

a) il Consiglio di Ammi

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Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna ATERP è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale di cui tre, e fra questi il Presidente, in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza, nel rispetto della legge regionale n. 39/199.

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Art. 12 - Compiti e funzionamento del Consiglio Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ATERP è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

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Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;

b) convoca e presiede il C

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Art. 14 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'ATERP è nominato dal Presidente dell'Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto "Regioni - Autonomie locali" aventi i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 35 anni e non superiore a 65 anni;

b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;

c) essere in possesso di diploma di laurea.

2. Il rap

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Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna ATERP è nominato dal Consiglio regionale con lo stesso provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori contabili e residenti nella Provincia ove ha sede l'Azienda. Il Pres

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Art. 16 - Comitato Tecnico dell'ATERP

1. Presso ciascuna ATERP è costituito un Comitato Tecnico composto da:

a) il Direttore Generale dell'Azienda, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;

c) il Dirigente del settore regionale tecnico decentrato competente per provincia, o un suo delegato;

d) “due”

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Art. 17 - Indennità di carica

1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'ATERP compete un'indennità mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al quaranta per cento e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.

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Art. 18 - Fonti di finanziamento

1. Le ATERP provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

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Art. 19 - Bilancio e programmi di attività dell'ATERP

1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti, fino alla trasformazione delle ATERP in Enti economici, in conformità ai principi della legislazione sta

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Art. 20 - Vigilanza e controllo sugli organi e sugli organi e atti delle ATERP

1. Le ATERP inviano annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio regionale:

a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP e delle attività svolte;

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Art. 21 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Fino all'emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in Enti pubblici economici, ai dirigenti e dal personale delle Aziende si

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Art. 22 - Norme transitorie

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge gli Organi dei preesistenti Istituti Autonomi per le Case Popolari operanti in Calabria decadono automaticamente senza ulteriori formalità.

2. Per la data di cui al precedente comma 1 il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina, per ciascuno dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, un Commissario Straordinario, che abbia la residenza nella Provincia ove ha sede l'ATERP, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione dell'amministrazione dell'Ente nella fase di trasformazione in Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per costituire le condizioni per l'insediamento dei nuovi organismi istituzionali dell'ATERP e per il funzionamento a regime dei nuovi Enti, in particolare per l'analisi dei modelli organizzativi e la verifica dei carichi di lavoro in funzione dei nuovi compiti istituzionali. A tali compiti si deve far luogo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la medesima data di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo

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