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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 15/05/2024, n. 23
L. R. Calabria 15/05/2024, n. 23
L. R. Calabria 15/05/2024, n. 23
- L.R. 07/08/2024, n. 31
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Art. 1 - (Istituzione)1. La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della normativa nazionale in materia e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1, in attuazione dell'articolo 2, lettera r), de |
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Art. 2 - (Finalità)1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.394/1991 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali. 2. La presente legge, istitutiva del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende buona parte del bacino idrografico del Coriglianeto con l’abitato storico e i manufatti presenti nell’area coriglianese a valle e l’area Cozzo Giganti del pesco, prevede: a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazi |
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Art. 3 - (Obiettivi gestionali)1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco: a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali; |
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Art. 4 - (Perimetrazione provvisoria) |
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Art. 4-bis - (Zonizzazione e misure di salvaguardia)1. Il Parco è costituito dall'area della Valle del Coriglianeto e dall'area del Cozzo dei Giganti del Pesco, individuati nella planimetria allegata. 2. L'area della Valle del Coriglianeto è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla presente legge: |
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Art. 5 - (Misure di incentivazione)1. Ai sensi della L. 394/1991, ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzaz |
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Art. 6 - (Organi dell’Ente Parco)1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del Parco regionale e ricadente nel comune di Corigliano-Rossano. Sono organi dell'Ente P |
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Art. 7 - (Consiglio direttivo)1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’Ente Parco che, nominato dal Presidente del Consiglio regionale, lo presiede, e da sei membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale e altri quattro dal Presidente del Parco, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione dell |
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Art. 8 - (Comunità del Parco)1. La Comunità del Parco è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del Parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell’area del Parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente. 2. La Comunità del Parco: |
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Art. 9 - (Consulta del Parco)1. Gli Enti Parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto. 2. Per le finalità previste dal comma 1 l’Ente Parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza: |
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Art. 10 - (Statuto dell’Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto)1. In conformità all’articolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la Comunità del Parco adotta lo statuto dell’Ente Parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positi |
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Art. 11 - (Piano integrato per il Parco)1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici a essi connessi, affidata |
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Art. 12 - (Regolamento dell’Ente Parco)1. In conformità alla l.r. 22/2023, l’Ente Parco regionale Val |
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Art. 13 - (Sistema di bilancio dell’Ente Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto)1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell’Ente Parco sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della |
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Art. 14 - (Tabellazione)1. I confini del Parco sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro del Parco e mantenute in buono stato di conserv |
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Art. 15 - (Norma finanziaria)1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’Ente gestore. 2. La Regione Calabria eroga un contributo all’Ente gestore, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro, per |
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Art. 16 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC. |
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