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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 03/10/1997, n. 10
L.R. Calabria 03/10/1997, n. 10
- L.R. 21/08/2006, n. 7
- L.R. 18/05/2017, n. 18
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TITOLO I - COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO |
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CAPO I - Trasferimento di funzioni |
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Art. 1 - Finalità |
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Art. 2 - Competenze della Regione |
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Art. 3 - Competenze delle Province |
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Art. 4 - Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane |
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Art. 5 - Funzioni tecniche di controllo |
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TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI |
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CAPO I - Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature |
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Art. 6 - Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme rego |
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CAPO II - Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi |
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Art. 7 - Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli |
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Art. 8 - Autorizzazione provvisoria allo scarico1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al D.Lgs. 132/1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/191/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), al fine del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato n. 3 della presente legge. 2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità sanitaria competente per terri |
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Art. 9 - Autorizzazione definitiva allo scarico1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva. |
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Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di sca |
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Art. 11 - Obblighi dei titolari degli scarichi1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni. 2. Qualsiasi modif |
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Art. 12 - Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi1. Per gli scarichi diretti del percolato proveniente da discariche autorizzate esistenti, dotate di impianti di depurazione che necessitano d |
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Art. 13 - Divieti1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione. |
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CAPO III - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature |
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Art. 14 - Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono: a) per " numero di abitanti complessi |
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Art. 15 - Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi in: |
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Art. 16 - Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi come segue: a) Classe A - scarichi che derivano da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; rientrano in tale classe: 1) gli scarichi provenienti |
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Art. 17 - Recapiti ammessi per gli scarichi1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente |
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Art. 18 - Approvazione dei progetti di impianti di depurazione1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progett |
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Art. 19 - Autorizzazione provvisoria e definitiva1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge. 2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativi agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, deve essere corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle previste caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dagli estremi di approvazione, ai sensi del precedente art. 18, del progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto. 3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richi |
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Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione1. Qualora non vengono osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi |
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Art. 21 - Scarichi autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate1. Per gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e/o degli insediamenti civili, d |
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CAPO IV - Modalità per gli scarichi nei corpi idrici |
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Art. 22 - Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi del precedente articolo 19. |
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Art. 23 - Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi del precedente articolo 19. 2. Al fine del rilascio della autorizzazione lo scarico, deve sempre avvenire, tramite condotta, a distanza dalla battigia tale da n |
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Art. 24 - Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed |
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Art. 25 - Scarichi delle pubbliche fognature esistenti1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico |
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Art. 26 - Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, classe B, nei |
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Art. 27 - Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare1. Agli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe A, ne |
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CAPO V - Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo |
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Art. 28 - Scarichi non ammissibili1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati: a) gli scarichi de |
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Art. 29 - Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi del precedente articolo 19 da parte della Provincia, verificato il rispetto delle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo" riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977. 2. Gli scarichi delle pubbliche fognature di cui al precedente art. 15 lettere a) e b), nonché degl |
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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO |
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CAPO I - Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche |
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CAPO II - Osservatorio permanente dei corpi idrici |
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CAPO III - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato |
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TITOLO IV - RETI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI, AERIFORMI, ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI, NONCHÉ I LORO ACCESSORI (MANUFATTI, IMPIANTI, ECC.). LORO REALIZZAZIONE |
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TITOLO V - NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - Disposizioni varie |
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Art. 57 - Fanghi1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli in |
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Art. 58 - Modificazioni delle tabelle e della scheda tecnica1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambiental |
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Art. 59 - Consorzi1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge 142/1990, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai |
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Art. 60 - Sanzioni1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosserva |
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CAPO II - Norme transitorie e finali |
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