L. R. Calabria 10/02/2012, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 10/02/2012, n. 7

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 30/05/2012 n.18
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[Premessa]



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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, R è sostituito dal seguente: “1. La presente legge costituisce attuazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta il 1o aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta

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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

N1 “1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, dopo le parole “articoli 4 e 5” è inserito il periodo “per i quali è ammessa la modifica della sagoma plano-volumetrica dell’edificio necessaria per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti””.

N2 2. All’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è aggiunto il seguente comma: “3. Gli

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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “1. Per l’applicazione della presente legge si intende:

a) per edifici residenziali, gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché gli edifici in aree rurali ad uso abitativo; la prevalenza dell’uso residenziale è determinata nella misura minima del 70 per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;

b) per edifici non residenziali, tutti gli edifici il cui uso residenziale sia inferiore al 70 per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;

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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “1. Gli interventi straordinari di ampliamento possono riguardare immobili residenziali e non residenziali, secondo le seguenti modalità:

a) in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, provinciali e regionali vigenti o adottati, nonché nei comuni sprovvisti, di tali strumenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, sulle unità immobiliari residenziali che abbiano una volumetria già esistente, alla data del 21 agosto 2010, non superiore a 1000 metri cubi per unità abitativa di volumetria assentita, gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 20 per cento della superficie lorda, per unità abitativa già esistente degli edifici previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa. Nel caso di edifici plurifamiliari l’ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell’organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell’involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l’ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile, subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire. È consentita, altresì, la variazione della destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari, e la variazione del numero delle unità abitative;

b) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, sulle unità immobiliari non residenziali gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 20 per cento della superficie lorda, per unità immobiliare già esistente degli edifici previsti nell’articolo 3, comma 1; lettera b), fino ad un massimo di 200 metri quadrati di superficie interna netta per unità immobiliare. Tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazioni d’uso produttive, industriali ed artigianali. Nel caso di edifici a destinazione mista, residenziale e non, i suddetti incrementi percentuali si applicano alle superfici delle singole porzioni a differente destinazione e l’ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell’organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell’involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l’ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile, ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire. È consentita, altresì, la variazione della destinazione d’uso e del numero delle unità immobiliari”.

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “2. L’ampliamento previsto nel comma 1 è consentito:

a) su edifici e loro pertinenze in contiguità fisica (adiacenza, aderenza o sopraelevazione) con l’edificio interessato;

N3 “b) su edifici ubicati in aree urbanizzate, previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera h), nonché su aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m. 1444/68, del D.P.R. 380/01 s.m.e i. nonché del codice civile. Nel calcolo delle distanze minime e delle altezze massime si applicano le disposizioni, dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 115/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 5610, con le esclusioni nel medesimo riportate”;

c) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati, in atti formali, a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata, secondo

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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, previsti nell’articolo 3, comma 1 lettere a) e b), con eventuale riposizionamento dell’edificio all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell’edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 35 per cento di quello legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. L’aumento in volumetria previsto nel comma 1 è consentito:

a) su edifici e loro pertinenze anche a destinazione mista;

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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente accatastati presso le Agenzie del Territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell’intervento, sia in corso la procedura di accatastamento. Un tecnico abilitato deve attestare la superficie e la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione grafica e fotografica“.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “2. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 non possono essere realizzati su immobili:

a) realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dalla normativa vigente ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (parte II), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di in edificabilità assoluta”.

N1 “3. Il comma 3 “dell’articolo 6” N5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente: 3. In deroga a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In ogni caso il titolo abilitativo in sanatoria deve essere rilasciato prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge. Nel caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se l’edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l’intervento sia coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del manufatto già esistente”.

4. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “4. Per l’applicazione della presente legge, gli interventi previsti negli articoli 4 e 5, non possono essere realizzati in aree:

a) di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) collocate all’interno delle zone territoriali omogenee “A” previste nell’articolo 2, d.m. 1444/68 o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura i quali potranno essere effettuati secondo le previsioni della presente legge, e tranne quanto previsto in appositi piani di recupero previsti nel comma 9; c) il cui vincolo determina l’inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata;

d) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B e C dei parchi nazionali, fatte salve le aree già urbanizzate nelle quali si applicano, ai fini autorizzativi ed abilitativi, i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti;

e) collocate nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali, salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;

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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: &ldq

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Art. 8 - (Interventi finalizzati al reperimento di aree per l’edilizia sociale)

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis - (Interventi finalizzati

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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 Introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19, R introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente: “1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi”.

2. Il comma 2 dell&rsq

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Art. 10 - (Integrazione della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 9 bis - (Approvazione

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Art. 11 - (Norma transitoria)

1. Con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni gi&ag

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Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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