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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 23/04/2021, n. 5
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica): |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una poten |
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Art. 3 - Acquisizione delle opere1. Ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999, alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all'articolo 25, co |
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Art. 4 - Procedura di consegna delle opere e dei beni1. Quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il concessionario trasmette alla Regione una relazione tecnico-descrittiva su supporto informatico, contenente: a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999 e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge; b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili; c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione; d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere |
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Art. 5 - Uso della risorsa idrica1. La Regione, prima di procedere all'indizione della procedura di gara per l'assegnazione della concessione, valuta l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per |
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Art. 6 - Avvio procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione1. Il procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico è avviato entro un anno dalla trasmissione completa |
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Art. 7 - Termini di durata della concessione1. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico possono avere una durata compresa tra venti anni e quaranta anni, in rapporto alle caratte |
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Art. 8 - Assegnazione delle concessioni1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni, incluse le concessioni di nuova assegnazione, sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge: |
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Art. 9 - Criteri di assegnazione delle concessioni1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione delle concessioni, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risu |
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Art. 10 - Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, l'assegnazione delle concessioni di |
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Art. 11 - Requisiti di ammissione1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'articolo 45 d |
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Art. 12 - Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: |
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Art. 13 - Obblighi e limitazioni degli atti di concessione1. Tutte le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi della presente legge, sono sottoposte alle seguenti limitazioni e obblighi da parte dei concessionari: a) obblighi di cessione delle acque invasate, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza |
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Art. 14 - Contenuti del bando1. Il bando per l'assegnazione della concessione previsto dall'articolo 10 stabilisce la durata della medesima, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare: a) individua la concessione nuova o preesistente oggetto della procedura di assegnazione; b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando; |
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Art. 15 - (Contenuti dell’istanza)1. L’istanza di partecipazione al procedimento per l’assegnazione della concessione riporta i seguenti contenuti essenziali: a) dichiarazion |
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Art. 16 - (Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l |
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Art. 16-bis - (Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali)1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all’articolo 16, comma 1, l’autorità competen |
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Art. 16-ter - (Criteri e modalità di valutazione dell’offerta tecnica)1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l’offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti: a) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione a operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica; |
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Art. 16-quater - (Valutazione dell’offerta economica) |
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Art. 16-quinquies - (Pubblicizzazione e consultazioni) |
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Art. 16-sexies - (Integrazioni)1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamen |
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Art. 16-septies - (Conferenza di servizi)1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della co |
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Art. 16-octies - (Garanzie)1. Ai fini dell’assegnazione l’assegnat |
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Art. 16-novies - (Provvedimento unico di concessione)1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi |
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Art. 17 - Miglioramenti energetici1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con riferimento a |
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Art. 18 - Miglioramento e risanamento ambientale1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con riferimento ai seguenti aspetti: |
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Art. 19 - Interventi di compensazione ambientale e territoriale1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del D.Lgs. 79/1999, non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e garantiscono in ogni caso l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione. 2. Le misure di cui al comma 1, sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica concessione in relazione al |
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Art. 20 - Clausole sociali1. I bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, nel rispetto dei p |
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Art. 21 - Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato1. L'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, lettera b) del D.Lgs. 79/1999, avviene con procedimento unico finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica s |
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Art. 22 - Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato |
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Art. 23 - Concessioni interregionali1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni, con particolare riferimento alle mod |
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Art. 24 - Fornitura gratuita dell'energia elettrica1. I concessionari e gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio delle concessioni forniscono alla Regione, annualmente e gratui |
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Art. 25 - Canone di concessione1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). N17 2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del D.Lgs. 79/19 |
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Art. 26 - Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessio |
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Art. 27 - Norma finanziaria1. Le maggiori entrate, derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all'articolo 25 della presente legge, quantificate per ciascuna annualità 2021-2023 in 6.129.197,78 euro, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono allocate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio di previsione 2021-2023. N19 |
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Art. 28 - Clausola valutativa1. Con cadenza biennale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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