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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 01/03/2016, n. 3
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- Regolam. R. 27/09/2016, n. 13
- Regolam. R. 27/04/2017, n. 9
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Art. 1 - Oggetto ed Autorità competenti1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi del D.lgs 192/05 R e ss.mm.ii., del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 R (nel seguito D.P.R. n. 74/2013) e dell'art. 6 c. 1 della l.r. n. 41/2011 R, detta i criteri generali per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell’ |
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Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi1. I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell’allegato 2. |
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Art. 4 - Soggetti responsabili1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013. |
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Art. 5 - Temperatura ambiente e limiti di esercizio1. La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 |
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Art. 6 - Manutenzione e controllo1. Il responsabile dell’impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall’ art.7 del D.P.R. 74/2013 con le cadenze ivi previ |
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Art. 7 - Controlli di efficienza energetica1. In occasione delle attività di controllo e manutenzione di cui all’art.6, con le cadenze previste al successivo comma 7, sugli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché sugli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW si eseguono i controlli di efficienza energetica compilando, in tutte le sue parti, |
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Art. 8 – Accertamenti ed ispezioni1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione nonché gli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW. 2. Per gli impianti di potenza termica ut |
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Art. 9 - Oggetto dell’ispezione a cura dell’autorità competente1. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una |
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Art. 10 – Cadenza delle ispezioni1. Sono soggetti ad ispezione gli impianti di cui all’art.9 comma 9, lettere a), b) c), d), e) ed f) del D.P.R. n. 74/2013, secondo le cadenze ivi previste. 2. Ai fini degli obie |
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Art. 11 - Esecuzione delle ispezioni1. L’ispezione sull’impianto termico è annunciata al responsabile dell’impianto, a cura dell’Autorità competente, con almeno 15 giorni d’anticipo mediante: a) apposita cartolina di avviso (o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita; b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l’utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui sopra; c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi. 2. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo. 3. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato un importo pari al 50% di quello previsto al successivo art. 17 a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte. 4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3, l’Autorità competente, su segnalazione dell’ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche. 5. Il responsabile dell’impia |
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Art. 12 – Impianti termici o generatori disattivati1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e/o il generatore non pu& |
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Art. 13 – Situazioni particolari1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione en |
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Art. 14 - Catasto Regionale e Catasti delle Autorità competenti1. La Regione Calabria e le Autorità competenti di cui al precedente art. 1 comma 2 concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue: a) La Regione Calabria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d’ora innanzi denominato semplicemente "CIT-CAL". Tale strumento, previsto dall’art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti nel più ampio strumento, riportato alla successiva lettera b), gestito da ciascuna Autorità competente; b) Ciascuna Autorità competente individuata al precedente art. 1 comma 2 istituisce, ove non presente, gestis |
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Art. 15 - Informazione e formazione1. La Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e a diffondere il presente regolamento |
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Art. 16 - Contributi1. Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestion |
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Art. 17 – Ispezioni con addebito1. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che ri |
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Art. 18 – Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, con cadenza biennale le autorità competenti trasm |
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Art. 19 - Sanzioni1. Per l'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e l'applicazione dell |
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Art. 20 - Norme transitorie1. Sino alla messa in funzione del Catasto di cui al precedente articolo 14 il rapporto di controllo di efficienza energetica, dovrà essere: a. compilato e firma |
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Art. 21 - Norme finali1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURC. 2. Il competente Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e pol |
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Allegato 1 - Definizioni (art. 2 c. 1 del Regolamento)1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; 2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dall'amministrazione regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; 4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; 5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011; 6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; 7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; 8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto; 9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; 11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto; 12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno; 13. generato |
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Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi (art. 3 c. 1 del Regolamento)- Statuto regionale approvato con l.r. n. 25 del 19.10.2004; - Legge regionale n. 41 del 04.11.2011 (Norme per l'abitare sostenibile); - Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971). - LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13. - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. |
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Allegato 3 - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (art. 7 c. 7 del Regolamento)
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Allegato 4 - Cadenza ispezioni (art. 10 c. 4 del Regolamento)
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Allegato 5 - Contributi per fasce di potenza (art. 16 c. 2 del Regolamento)
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Allegato 6 - Tariffe ispezioni con addebito (art. 17 c. 2 del Regolamento)
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