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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 31/12/2015, n. 40
L. R. Calabria 31/12/2015, n. 40
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Art. 2 - (Modifiche all'articolo 9)1. L'articolo 9 della l.r. n. 19/2002R è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica) — 1. Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione dei suddetti strum |
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Art. 3 - (Inserimento articolo 9 bis)1. Dopo l’articolo 9 della l.r. n. 19/2002R è inserito il seguente: “Art. 9 bis (Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale) — 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria. 2. È compito del nucleo: a) monitorare le attività di valutazione di cui all’articolo 10; b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale (SITO), nonché sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e dei documenti della pianificazione settoriale regionale e |
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Art. 5 - (Modifiche all'articolo 13)1. L'articolo 13 della l.r. n. 19/2002R, è così modificato: |
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Art. 6 - (Inserimento dell'articolo 18 bis)1. Dopo l'articolo 18 della l.r. n. 19/2002R, è inserito il seguente: “Art. 18 bis (Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria) — 1. Il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 56/2014. 2. Fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26. |
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Art. 7 - (Modifiche all'articolo 21)1. Nella rubrica dell'articolo 21 della l.r. n. 19/2002, dopo la parola “(R.E.U.)”, sono aggiunte le seguenti: “e Regolamento Operativo (R.O.)”. 2. Il comma 1 dell’articolo 21 è sostituito dal seguente: “1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell’articolo 27 ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.”. |
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Art. 8 - (Modifiche all'articolo 22)1. L'articolo 22 della l.r. n. 19/2002R, è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - (Modifiche all'articolo 26)1. L'articolo 26 della l.r. n. 19/2002R è così modificato: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non è prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.”. b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e di pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, secondo i criteri di |
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Art. 13 - (Modifiche all'articolo 27)1. L'articolo 27 della l.r. n. 19/2002R è sostituito dal seguente: “Art. 27 (Formazione ed approvazione del PSC) — 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2008, e con l’indicazione della perimetrazione dell’area da assoggettare al Piano comunale di spiaggia, di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73. 2. l comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo. 3. Sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo certificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, gli enti territoriali interessati elaborano il proprio quadro conoscitivo e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli artico |
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Art. 14 - (Inserimento degli articoli 27 ter e 27 quater)1. Dopo l'articolo 27 bis della l.r. n. 19/2002R, sono inseriti i seguenti: “Art. 27 ter (Procedura semplificata) — 1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti. 3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti. |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 28)1. All’articolo 28 della l.r. n. 19/2002R sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”; b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole “, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplif |
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Art. 17 - (Modifiche all'articolo 57) |
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Art. 18 - (Modifiche all'articolo 58)1. L'articolo 58 della l.r. n. 19/2002R è così modificato: |
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Art. 20 - (Modifiche all'articolo 60)1. L'articolo 60 della l.r. n. 19/2002R è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - (Modifiche all'articolo 61)1. L'articolo 61 della l.r. n. 19/2002R è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal se |
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Art. 22 - (Modifiche all'articolo 65)1. L'articolo 65 della l.r. n. 19/2002R è sostituito dal seguente: “Art. 65 (Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie) — 1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, devono adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strutturale comunale o associato. |
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Art. 23 - (Modifiche all'articolo 67)1. L'articolo 67 della l.r. n. 19/2002R è così modificato: a) la r |
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Art. 25 - (Modifiche all'articolo 73)1. L'articolo 73 della l.r. n. 19/2002R è sostituito dal seguente: |
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Art. 26 - (Invarianza di spesa)1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico |
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