L. R. Basilicata 30/11/2017, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Basilicata 30/11/2017, n. 31

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 14
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Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’articolo 9, comma 3 dello Statuto regionale e dell’articolo 9, comma 2 della Costituzione, del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di

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Articolo 2 - Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

1. Le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative:

a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;

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Articolo 3 - Accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. La Regione, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con Amministrazioni Statali, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati, a

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Articolo 4 - Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge e considerato gli accordi, le intese e le altre forme di collaborazioni di cui all�

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Articolo 5 - Censimento regionale

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge, attraverso la struttura amministrativa prevista dall’art. 8, provvede annualmente ad aggiornare la mappatura dei beni materiali ed immateriali presenti sul territorio regionale non più utilizz

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Articolo 6 - Consulta regionale per l’archeologia industriale

1. È istituita presso l'Ufficio regionale competente in materia di patrimonio culturale, la Consulta Regionale per l’archeologia industriale, di seguito denominata Consulta. N1

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica 5 anni ed è composta da:

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Articolo 7 - Attività della Consulta

1. La Consulta di cui all’art. 6 svolge le seguenti attività:

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Articolo 8 - Individuazione della struttura di coordinamento e supporto amministrativo

1. L'Ufficio regionale competente svolge funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attività svolte dalla Regione, ai sensi della pres

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Articolo 9 - Contributi regionali

1. La Giunta regionale, in coerenza con le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale stabilite nell’art. 2 della presente

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Articolo 10 - Relazione consuntiva

1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Consiglio regionale sulle attività svolte nell’anno solare preced

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Articolo 11 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Programma triennale di cui all’art. 4, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dell

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Articolo 12 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, relaziona al C

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Articolo 13 - Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, in particolare agli articoli 2, 3, 5 e 9, quantificati per l’anno 2

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Articolo 14 - Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osserv

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica