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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 08/09/1999, n. 27
L.R. Basilicata 08/09/1999, n. 27
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[Premessa] |
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Art. 1 - FinalitàAllo scopo di promuovere sul territorio della regione interventi di bonifica da amianto nell'ambito d |
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Art. 2 - Interventi di bonifica da amianto ammessi a finanziamentoI finanziamento di cui all'art. 1 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi d |
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Art. 3 - Entità del finanziamento1. Il finanziamento concesso per singolo intervento di bonifica da amianto è riferito all'inte |
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Art. 4 - Modalità di accesso al finanziamento1. Per la prima annualità, i Soggetti Pubblici interessati al finanziamento previsto dalla presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, devono trasmettere "all'Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione e" N1 al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, nel cui ambito territoriale ricadono i beni o i siti da sottoporre a bonifica da amianto |
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Art. 5 - Competenze dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. di Basilicata1. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, cui perviene |
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Art. 6 - Commissione Regionale per le valutazioni definitive di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e di accesso al finanziamento1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di Giunta Regionale, sarà istituita la Commissione Regionale preposta alle valutazioni di competenza circa le richieste di finanziamento a sostegno degli interventi di bonifica da amianto. |
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Art. 7 - Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamentoLa graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amia |
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Art. 8 - Modalità di erogazione del finanziamento1. Il finanziamento di cui alla presente legge è concesso con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale secondo le seguenti modalità: |
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Art. 9 - Copertura finanziaria1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di 5.000.000.000 a valere sui fondi aggiuntivi del POP 94-99 - Misura Ambiente iscritti sul cap. 1375 del bilancio regiona |
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