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L. R. Basilicata 29/03/1999, n. 8

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 06/05/2021, n. 19
- L.R. 22/11/2018, n. 38
- L.R. 16/04/2013, n. 7
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Art. 1 - Finalità

N5

1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività turistiche ricettive svolte dalle

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Art. 2 - Funzioni

N6

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Art. 3 - Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, produzione, organizzazione turistica, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi o anche di entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

a) agenzie che producono e organizzano viaggi e s

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Art. 4 - Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti attività:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato e abilitato ai sensi delle norme vigenti;

b) l'informazione, la consulenza e l'assi

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Art. 5 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia. N43

2. La Regione rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante nel caso di società. Il titolare, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività, pena la decade

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Art. 6 - Domanda per il rilascio di autorizzazione

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere presentata, in carta legale, alla Regione e deve specificare:

a) le complete generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società la denominazione o la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione, ovvero allegare equivalente documentazione;

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Art. 7 - Istruttoria

1. La Regione, nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R. 23 aprile 1992, n. 12:

a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

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Art. 8 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita I.V.A.;

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Art. 9 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione

1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia

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Art. 10 - Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e di turismo

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla Regione competen

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Art. 11 - Programmi di viaggio

1. Gli opuscoli informativi ed i contratti di viaggio concernenti i pacchetti turistici, i viaggi, le escursioni, prodotti, organizzati e venduti dalle agenzie di viaggio e turismo, devono attenersi alle prescrizioni previste dalla normativa statale vigente.

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Art. 12 - Tasse di concessione

N3

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Art. 13 - Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunt

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Art. 14 - Deposito cauzionale

N2

1. Per il rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'agenzia dovrà costituire presso la Regione un deposito cauzionale nella misura di:

a) lire 40.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

b) lire 75.000.000 per le agenzie di viaggio di cui al

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Art. 15 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi

1. La persona fisica titolare di autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale vigente e deve risultare iscritto nel Registro di cui all'art. 19 della presente legge. N16

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Art. 16 - Esame di idoneità del direttore tecnico

1. L'ufficio regionale competente, con proprio provvedimento, indice, almeno una volta ogni due anni, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso dei requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie dì viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatoria e la seconda a scelta;

d) esercizio di attività lavorativa con le mansioni previste dal quarto livello, o superiore, o in base alla classificaz

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Art. 17 - Commissione d'esame

1. Ai fini di cui al precedente articolo, è costituita la Commissione per l'accertamento dei requisiti tecnico - professionali.

2. La Commissione, nominata con provvedimento del dirigente generale competente, è così composta:

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Art. 18 - Attestato di idoneità

1. L'ufficio regionale competente, riconosciuta la regolarità

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Art. 19 - Registro regionale dei direttori tecnici

1. Presso l'ufficio regionale della direzione generale competente - è tenuto ed aggiornato il Registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo. N27

2. Sono iscritti di ufficio tutti i soggetti c

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Art. 20 - Uffici di biglietteria

1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilisti

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Art. 21 - Associazioni senza scopo di lucro

1. È istituito presso l'ufficio regionale della direzione regionale competente - il Registro regionale delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale. N30

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'art. 5, possono svolgere esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria vigente, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli artt. 11 e 13, della presente legge. N31

3. Possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 le associazioni che abbiano in Basilicata un numero di soci non inferiore a 500, tale condizione dovrà essere dimostrata annualmente alla Regione, attraverso un atto sostitutivo di notorietà

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Art. 22 - Sodalizi, gruppi sociali e comunità

1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, organizzate per aggregazioni sociali temporanee o da soda

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Art. 23 - Vigilanza

N37

1. Spettano

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Art. 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. È disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'agenzia da uno a sei mesi:

a) qualora siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora siano accertate irregolarità amministrative, ovv

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Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6 milioni a lire 20 milioni:

a) chiunque intraprenda o svolga le attività di cui all'art. 3 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Regione; N65

b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 13;

c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 20;

d) le Associazion

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Art. 26 - Riconoscimento oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono riconosciuti e corrisposti annualment

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Art. 27 - Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dal comma 5 dell'art. 17 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio fina

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Art. 28 - Norma transitoria

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette, alle singole Regioni la documentazione attinente la materia delegata. N69

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Art. 29 - Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 13 novembre 1989, n. 31 ed ogni norm

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Art. 30 - Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

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