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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 02/02/2001, n. 6
L.R. Basilicata 02/02/2001, n. 6
L.R. Basilicata 02/02/2001, n. 6
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[Premessa] |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità ed oggetto della legge)1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte |
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Art. 2 - (Principi)1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi: a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente; |
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Art. 3 - (Specificazioni terminologiche)1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per: |
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TITOLO II -COMPETENZE |
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Art. 4 - (Competenze della Regione)1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, è di competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto. 2. Il Piano regionale è approvato contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante. R |
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Art. 5 - (Competenze delle Province)1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della Legge regionale 8 mar |
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Art. 6 - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della Legge regionale 8 marzo |
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Art. 7 - (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti: |
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TITOLO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
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Art. 8 - (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti)1. In attuazione dell'articolo 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto, contiene: a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti; c) i criteri di individuazione dell |
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Art. 9 - (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani del Materano, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può esse |
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Art. 10 - (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene: a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire; b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di |
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"Art. 10 bis - (Piani di gestione dei rifiuti)N4 1. Le funzioni di pianificazione della gestione |
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Art. 11 - (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici comprendenti quelli nei quali si articola il Piano regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività del Piano regionale. 2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali, acquisito anche in apposita conferenza. 3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni pe |
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Art. 12 - (Effetti del Piano regionale)1. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubb |
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Art. 13 - (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)1. Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i seguenti: |
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TITOLO IV - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI |
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“Art. 14 (Delimitazione dell'ATO)N7 1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base |
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"Art. 15 (Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti)N13 1. In applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, il modello di governo del sistema di gestione dei rifiuti incentrato sull’Autorità d’Ambito è abrogato. 2. Le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito Rifiuti sono assegnate alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere. Le disposizioni della L.R. n. 6/2001 ss.m.i. non espressamente abrogate contenenti richiami all’Autorità d’Ambito vanno riferite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti. 3. In linea con le previsioni normative di cui all’art. 2, comma 38, della Legge n. 244 del 2007, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si configura - ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - come una convenzione obbligatoria fra gli enti locali alla quale aderiscono le Province e l’Ente Regione. 4. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è costituita, secondo il disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell’unico ATO Rifiuti Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge le funzioni di governo del sistema regionale di gestione dei rifiuti per un periodo di anni trenta. |
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"Art. 16 (Costituzione dell'Autorità di Ambito) |
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"Art. 16/bis (Funzioni dell'Autorità d'Ambito)N8 1. L’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicit&a |
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Art. 17 (Organi dell'Autorità di Ambito) |
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Art. 18 (Composizione e funzioni dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito) |
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Art. 19 (Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito) |
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Art. 20 (Presidente e Vice Presidente dell'Autorità di Ambito) |
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Art. 20/bis (Collegio dei Revisori dei Conti) |
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"Art. 21 (Rapporti tra Autorità di Ambito e Gestori)N7 1. Il rapporto tra l'Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione. |
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"Art. 21/bis (Disposizioni transitorie)N8 1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. Con lo stesso decreto sono nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche le funzioni ordinarie, gli attuali Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve cessare nel termine di novanta giorni della data di nomina. 2. “Fino all’approvazione del Piano |
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TITOLO V - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO |
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Art. 23 - (Presentazione della domanda)1. La Giunta regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti nei piani provinciali |
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"Art. 23 bis - (Approvazione dei progetti ed autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero)N4 1. Le funzioni amministrative attribuite, ai sensi del Titolo V della presente legge e s.m.i., alla Giunta Regionale, alla Regione e/o strutture regionali, sono delegate agli equivalenti Organi e strutture delle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente. |
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Art. 24 - (Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2, del Decreto)1. Il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 27 del Decreto è il Dirigente del competente Ufficio regionale il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda: a) provvede ad assegnare a sé od altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria; |
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Art. 25 - (Competenze della conferenza)1. La conferenza di cui al precedente articolo, entro novanta giorni dalla sua convocazione, che può avvalersi del supporto |
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Art. 26 - (Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale)1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sen |
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Art. 27 - (Competenze della Giunta Regionale)1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni e della proposta di deliberazione da parte della conferenza, la Giunta regionale approva il progetto definitivo su confo |
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Art. 28 - (Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati)1. Il procedimento di approvazione di cui al presente Titolo V si applica anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente ar |
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Art. 29 - (Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera c), della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione secondo la disciplina di cui al presente Titolo V, localizzandoli, nelle aree individuate come idonee dai Piani provinciali a condizione che sussistono specifici e comprovati motivi che escludano rischi di danno alla salute e all'ambiente. 2. I termini per l'approv |
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Art. 30 - (Osservatorio del ciclo dei rifiuti)1. Il Dipartimento Ambiente e Territorio si impegna, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrati |
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TITOLO VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO E PROCEDURE SEMPLIFICATE |
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Art. 31 - (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti)1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Provincia competente per territorio secondo il procedimento di cui all'articolo 28 del Decreto. 2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere: a) il riferimento del provvedimento di approvazione |
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Art. 32 - (Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero)1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire. 2. |
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Art. 33 - (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti)1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2, del Decreto, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti disciplinato dal Titolo I, Capo V del Decreto, è subordinato a comunicazione di inizio di attività, a condizio |
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TITOLO VII - PROCEDURE STRAORDINARIE VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI |
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Art. 34 - (Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza)1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni degli atti di programmazione vigenti, può emanare provvedimenti volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza così come previsto dal decreto Ronchi relative alla gestione dei rifiuti. In tali casi, può altresì indivi |
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Art. 35 - (Vigilanza e attività sostitutiva)1. La Regione vigila: a) che i Piani provinciali di cui all'art. 10 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 11 ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti; b) che siano rispettate le linee di indirizzo e le tariffe di smaltimento fissate ai sensi dell'articolo 18. 2. Le Pr |
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TITOLO VIII - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI |
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Art. 36 - (Anagrafe dei siti da bonificare)1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto. 2. L'Anagrafe è tenuta ed aggiornata (sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli) dall'A.R.P.A.B., che, sulla base delle notifiche di cui all'art. 17, comma |
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Art. 37 - (Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, approva, con propria deliberazione, le norme tec |
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Art. 38 - (Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati)1. Chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto Interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine: a) entro e non oltre quarantotto ore dall'evento di superamento per i limiti di accettabilità della contaminazione notifica tale atto alla Giunta Regionale, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, nonché all'A.R.P.A.B. e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda A.S.L. competente per territorio di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27; b) entro e non oltre le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, gli interventi di messa in sicurezza ad |
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"Art. 38 bis - (Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)N4 1. Le funzioni amministrative in capo a |
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Art. 39 - (Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio)1. Gli organi e gli uffici di controllo ambientale ed igienico-sanitario che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali i livelli di inquinamento risultano superiori ai limiti statali o regionali, ne danno comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, indicando, ove individuabili, i soggetti cui competono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e specificando gli ambiti territoriali interessati dalla contaminazione e le caratteristiche degli inquinanti presenti. |
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Art. 40 - (Norma finanziaria)1. La Regione dà attuazione al Piano regionale avvalendosi dei fondi di cui all'articolo 22, e |
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Art. 41 - (Sanzioni)1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative. 2. Per la mancata presentazione delle gara |
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Art. 42 - (Disposizioni transitorie)1. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 10, sono dichiarate improcedibili le domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle relati |
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Art. 43 - (Moratoria sulla realizzazione di inceneritori)Fino al raggiungimento dell'obiettivo del 35% di raccolta differenziata di cui al decreto Ronchi, si attua una moratoria sulla realizzazione di nuovi impianti di termoutilizzazione dei rifiuti. |
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Art. 44 - (Disposizioni finali)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, approva: a) le modalità di composizione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto e le norme che disciplinano l'intervento sostitutivo |
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Art. 45 - (Abrogazione e modifiche di norme regionali)1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: |
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Art. 46 - (Pubblicazione)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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