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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 21/12/2021, n. 32
L. R. Abruzzo 21/12/2021, n. 32
L. R. Abruzzo 21/12/2021, n. 32
- L.R. 14/02/2024, n. 6
- L.R. 09/03/2023, n. 11
- L.R. 11/01/2023, n. 5
- L.R. 11/03/2022, n. 5
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell |
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Art. 2 - Assegno di natalità1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito l'assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna. 2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età. 3. I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 3 - Incentivi per i nuovi residenti1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. 2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro de |
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Art. 4 - Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici1. Al fine di sostenere e favorire la tutela della salute e la prevenzione delle malattie della popolazione in età pediatrica, la Regione Abruzzo prom |
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Art. 4-bis - Contributo alle famiglie per rimborso rette scolastiche1. Al fine di sostenere le famiglie con figli in età scolare e favorire l'istruzione nei Comuni di cui all'art |
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Art. 5 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la struttura tecnica regionale competente presenta annualmente alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la Legislazione una relazione dalla qua |
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Art. 6 - Tutela della salute dei cittadini in età pediatrica residenti nei Comuni montani |
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Art. 7 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si provvede con lo stanziamento iscritto, nell'ambito della Missione 09, Programma 07, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2022-2024, sul capitolo denominato "Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane". |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica |
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20/12/2024
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