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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 01/10/2013, n. 31
L. R. Abruzzo 01/10/2013, n. 31
L. R. Abruzzo 01/10/2013, n. 31
L. R. Abruzzo 01/10/2013, n. 31
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità, principi generali e strumenti di intervento1. In attuazione dei principi statutari che regolano l’attività amministrativa regionale nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’art. 2 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della formazione), la Regione Abruzzo con la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione; b) disciplina la conoscibilità degli atti amministrativi regionali, sia da parte della collettività che dei singoli interessati e detta le modalità con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici regionali; |
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TITOLO II - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo |
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 2 - Finalità e principi dell’azione amministrativa1. Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge in modo da assicurare l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’Amministrazione ed è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, semplicit |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione; |
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Art. 4 - Obbligo di motivazione1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. Devono altresì essere motivate le decisioni adottate nel corso del procedimento destina |
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Art. 5 - Criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed e |
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CAPO II - Termini |
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Art. 6 - Obbligo di adozione del provvedimento espresso1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, i soggetti di cui all’art. 3 hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, i medesimi soggetti concludono il |
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Art. 7 - Certezza dei termini di conclusione del procedimento1. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate succ |
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Art. 8 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali te |
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Art. 9 - Decorrenza termine del procedimento1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del p |
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Art. 10 - Sospensione e interruzione dei termini per provvedere1. I termini di conclusione del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241/1990: a) sono sospesi quando le strutture procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni; |
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Art. 11 - Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo1. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e funzionario inadempiente. 2. Il competente organo |
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Art. 12 - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento |
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Art. 13 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di indennizzo da ritardo, a partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti di cui all’art. 3, c |
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Art.14 - Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza competente. |
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CAPO III - Responsabilità dei procedimenti |
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Art. 15 - Responsabile del procedimento1. Con atto del competente organo di governo dei soggetti di cui all’art. 3 sono identificati i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative del |
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Art. 16 - Procedimenti di competenza di più strutture1. È individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anche se il |
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Art. 17 - Compiti del responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento esercita le attività di cui all’art. 6 della legge 241/1990 ed, in aggiunta, svolge le seguenti funzioni: |
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CAPO IV - Partecipazione al procedimento |
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Art. 18 - Comunicazione dell'avvio del procedimento1. La comunicazione dell'avvio del procedimento è trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento f |
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Art. 19 - Oggetto e forma della comunicazione1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere: a) l'oggetto del procedimento promosso; |
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Art. 20 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di u |
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Art. 21 - Facoltà di intervento nel procedimento1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i po |
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Art. 22 - Diritti dei soggetti interessati1. I soggetti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 21 hanno diritto: |
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Art. 23 - Accordi con gli interessati1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 22, comma 1, lettera b), possono essere conclusi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perse |
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Art. 24 - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 |
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Art. 25 - Audizioni pubbliche1. Per i procedimenti di competenza della Giunta soggetti interessati. |
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Art. 26 - Casi di inapplicabilità1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti |
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CAPO V - Semplificazione dell’azione amministrativa |
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Art. 27 - Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi1. L'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale nell’ambito delle direzioni responsabili. |
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Art. 28 - Autocertificazione e presentazione di atti e documenti1. I soggetti di cui all’art. 3 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal DPR 445/2000. 2. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono d� |
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CAPO VI - Diritto d’accesso |
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Art. 29 - Diritto di accesso1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
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Art. 30 - Documenti conoscibili1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti d |
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Art. 31 - Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso1. Sono garantiti i seguenti livelli di tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge 241/1990: |
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Art. 32 - Modalità di esercizio del diritto d’accesso1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto |
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Art. 34 - Accesso alle informazioni in materia ambientale1. Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in mate |
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CAPO VII - Sviluppo dell’amministrazione digitale e tracciabilità informatica del procedimento amministrativo |
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Art. 36 - Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, la Regione mette a |
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Art. 37 - Banche dati di interesse regionale1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la f |
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Art. 38 - Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi1. I procedimenti amministrativi di competenza regionale sono conoscibili attraverso l’accesso alla Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI) ove sono riversati, entro e non ol |
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Art. 39 - Attuazione1. Fermo restando il rispetto dell’autonomia del Consiglio regionale, la Giu |
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TITOLO III - Semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale |
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Art. 40 - Misure per la semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri amministrativi1. La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'art. 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa e a tal fine sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione. |
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Art. 41 - Analisi e valutazione permanente dei procedimenti1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo luogo per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard |
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Art. 42 - Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal presente Titolo è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi. 2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorit |
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Art. 43 - Piano di semplificazione amministrativa1. Con cadenza biennale la Giunta adotta un piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale con l'obiettivo di: a) definire le linee guida e le modalità per il raggiun |
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Art. 44 - Uniformità delle procedure amministrative1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli enti l |
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Art. 45 - Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono es |
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Art. 45-bis - Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestaz |
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Art. 46 - Trasparenza sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi1. I provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai serviz |
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Art. 47 - Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della li |
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Art. 48 - Pubblicazione elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 4451. Gli enti pubblici non statali presenti sul territorio abruzzese trasmettono alla Regione l'indicazione degli uffici responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verifica |
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Art. 49 - Norme di prima applicazione1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'art. 42. 2. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal |
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Art. 50 - Norma rinvio1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni c |
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Art. 51 - Norma finanziaria1. Dall’attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale |
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Titolo IV - Omissis
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