Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 14/02/2024, n. 6. Il titolo della legge così recitava: "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate".
Ovunque ricorrano (titolo e testo) le parole "case di accoglienza" e "casa di accoglienza" sono sostituite da: "case rifugio" e "casa rifugio"; articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1 e 5-bis; articoli 3, 4, 4-bis, 5-bis, 6 e 7; articolo 8, comma 3-bis; articoli 9, 11-bis, 11-ter e 11-quater; articolo 13, commi 4-bis e 4-ter.
1. La Regione Abruzzo, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente
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1122663511781175
Art. 2 - Finalità
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti, favorendo il raggiungimento della parità tra i sessi. N9
2. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di ma
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Art. 3 - Finanziamento alle strutture antiviolenza
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1. La Regione, per le finalità della presente legge, può prevedere, previo avviso pubblico, finanziamenti a sostegno di specifici progetti antiviolenza presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da enti del terzo settore operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
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Art. 4-bis - Albo regionale delle strutture antiviolenza
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Art. 5 - Criteri per la concessione dei contributi
1. La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la conce
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1. I centri antiviolenza sono strutture di primo livello per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
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1. Le case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne e loro figli minori che si trovino in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale. Le finalità sono:
a) sostenere donne in situazioni di violenza di genere;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;
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1122663511781183
Art. 8 - Attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio
1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della L. n. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. I centri antiviolenza e le case rifugio adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna, salvo diversa deci
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Art. 11 - Cumulabilità dei finanziamenti
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali sempreché non sia
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Art. 11-bis - Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne
1. La Giunta regionale adotta il Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano strategi
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1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un Tavolo tecnico permanente sui centri antiviolenza e le case rifugio, di seguito Tavolo, quale sede di raccordo e confronto tra l’attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case rifugio e la Regione nonché quale sede di monitoraggio e supporto tecnico all’attività svolta dai medesimi.
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Art. 12 - Clausola valutativa
1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
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Art. 13 - Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 200.000 (duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 - U.P.B. 13.01.003 denominato "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne maltrattate". N5
2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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Art. 14 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
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Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
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