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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 25/06/2007, n. 17
L.R. Abruzzo 25/06/2007, n. 17
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[Premessa] |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento Euro |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende: a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW; b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW; c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e con |
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Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti, può promuovere la realizzazione di programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato anche alle attività di cui ai commi 2 e 3. 2. La Regione provvede a monitorare il grado di a |
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Art. 4 - Funzioni e compiti delle Autorità competenti1. Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività: a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza; b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute; c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle |
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Art. 5 - Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti1. In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti. 2. Le Autorità competenti hanno facoltà di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 2, comma 1 lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla Autorità competente. 3. Le autorità competenti provvedono all’accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari. 4. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all’invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa. |
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Art. 6 - Sanzioni1. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d’arte ed ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al re |
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Art. 7 - Consulta regionale1. È istituita la Consulta regionale per il monitoraggio sulla qualità del servizio e sulla equità delle tariffe. |
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Art. 8 - Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettricaR 1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a termini dell’articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 |
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Art. 9 - Disposizioni finali e norme transitorie1. Le Autorità competenti che hanno avviato il servizio, secondo le procedure poste dalle norme previg |
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Art. 10 - Norma finanziaria1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l’es |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet |
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