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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 20/12/2000, n. 115
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[Premessa] |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Abruzzo nel riconoscere che le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico, si pone come obiettivo quello di assicurare un equilibrato sviluppo qualitativo dell |
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Art. 2 - Soggetti e interventi da realizzare1. La Regione Abruzzo concede contributi annuali costanti, ventennali a favore dei Comuni, per il triennio 2001 - 2003, e delle Province, per l'anno 2000, ai fini dell'assunzione di mutui per "la costruzione, l'ampliamento" N4 il completamento, la ristruttu |
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Art. 3 - Contributi regionali1. I contributi di cui all'art. 2, corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo, sono determinati: |
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Art. 4 - Modalità di accesso ai contributi per i comuni1. I Comuni interessati, N1 entro il 30 giugno di ciascun anno devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", esclusivamente con raccomandata A. R. Fa fede il timbro postale di partenza.N2 N5 "2. Alla richiesta deve essere allegata deliberazione con la quale l'Ente: |
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Art. 5 - Criteri, priorità e piano di riparto per i comuni1. Sulla base delle richieste pervenute da parte dei comuni e ritenute ammissibili il Dirigente del Servizio competente per materia formula il piano di riparto attribuendo i contributi sulla base di un indicatore dato dal numero complessivo degli alunni frequentanti le varie scuole dell'obbligo ubicate nel comune pari ad un punto per ogni 60 unità o frazione superiore a 30, per i comuni il cui territorio ricade in un parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana un punto ogni 20 unità o frazione superiore a 10, maggiorato di una unità per o |
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Art. 6 - Parametri - piano degli interventi per le province1. I contributi regionali di cui all'art. 2 in favore delle Province vengono ripartiti: |
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Art. 7 - Assunzione mutui da parte degli enti locali1. Per il finanziamento degli interventi sui propri edifici scolastici i Comuni e le Province devono contrarre mutui con la Cassa DD. PP. o con altri Istituti di credito abilitati. 2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione: |
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Art. 8 - Enti privi di cespiti delegabiliN5 1. "I comuni privi di cespiti delegabili, se utilmente collocati in gradua |
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Art. 9 - Pareri tecnici1. I progetti esecutivi delle opere ammesse contributo e le loro varianti, devono esser sottoposti al parere del C.R.T.A. della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", ai sens |
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Art. 10 - Termini temporali, prescrizioni e vincoli1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano "consegnati"N6 entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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Art. 11 - Utilizzazione somme disponibiliN8 1. "Al fine di consentire una più completa e funzionale attu |
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"Art. 12 - Collaudazione e monitoraggioN9 1. La Direzione regionale del Settore lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, ovvero dalla data di ultimazione dei lav |
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Art. 13 - Osservatorio per l'edilizia scolastica1. È istituito presso la Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile" - Servizio "Interventi OO.PP. di Interesse Locale "l'Osservatorio regional |
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Art. 14 - Norme tecniche1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 la Giunta Regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. del Ministero della P.I. sulla normativa tecnica di cui all'art. 5, comma 1, |
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Art. 15 - Utilizzo risorse programmi pregressi1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi pregressi finanziati ai sensi della L.R. 52/84, i Comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nel termini stabiliti dall'art. 7, comma 2 della L.R. 43/79, potranno provvedere ad inviare la delibera di approvazione del progetto dei relativi lavori unitamente al quadro economico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 16 - Abrogazione di norme1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate: |
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Art. 17 - Norma di rinvio1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativ |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in £. 4.000.000.000 per il quadriennio 2000 - 2003 è autorizzato un limite di impegno di £. 4.000.000.000 annuo per la durata di venti anni così suddiviso: - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2000; |
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Art. 19 - UrgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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