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L. R. Abruzzo 14/12/1993, n. 72

Disciplina delle attività regionali di protezione civile.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 27/12/02 n.34
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[Premessa]


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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Abruzzo partecipa al Servizio Nazionale di protezione civile istituito dalla legge 24 f

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Articolo 2 - Tipologia degli eventi calamitosi e ambiti di competenza

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

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Articolo 3 - Attività regionali di protezione civile

1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.

2. La previsione consist

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Articolo 4 - Collaborazione e solidarietà interregionale

1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i componenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni coordinando il proprio intervento con que

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Articolo 5 - Volontariato

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale,

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Articolo 5 SUBArticolo 1

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i

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Articolo 5 SUBArticolo 2

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a t

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGIONALE
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Articolo 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione

1. La Regione, al fine di realizzare le proprie competenze istituzionali nelle attività previste dai commi 2 e 3 del precedente art. 3, elabora programmi, anche pluriennali, di previsione e di prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 225/1992.

2. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare:

a) la installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini della individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici di accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;

b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi di eventi calamitosi e sulle relative cause, con la individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti;

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Articolo 7 - Piani di emergenza

1. La Regione - in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'art. 4, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare, con la massima tempestività ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lett. b) e c) dello stesso articolo.

2. I piani regionali di emergenza devono provvedere alla individuazione e organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli si supporto agli enti locali, assicurando la compatibilità e il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 14 della legge 225/1992.

3. I piani regionali, in particolare, devono provved

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Articolo 8 - Prescrizioni per la pianificazione territoriale

1. I programmi di previsione e prevenzione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento del

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Articolo 9 - Interventi pubblici prioritari

1. I risultati degli studi e delle indagini rivolte alla elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosità, di vulnerabilità e di esposizione dei siti e delle edificazioni nonch&

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TITOLO III - ORGANI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
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Articolo 10 - Istituzione organi di consulenza e di coordinamento

1. Per assicurare il più efficace servizio della funzione di coordinamento delle attività di protezione civi

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Articolo 11 - Comitato regionale di protezione civile

1. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia.

Il Comitato è così composto:

a) Presidente della Giunta regionale, o delegato, che lo presiede;

b) Dirigente del Servizio regionale di protezione civile;

c) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o Assessori provinciali delegati;

d) Commissario di Governo o un suo delegato;

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Articolo 12 - Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile

1. Il Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile è organo consultivo e propositivo della Regione su tutte le attività di protezione civile con particolare riferimento a quelle destinate alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. Il Comitato fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di protezione civile, procedere all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attività che la presente legge ad esso rimetta.

3. Il Comitato partecipa, anche c

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Articolo 13 - Comitato operativo regionale per le emergenze

1. Il Presidente della Giunta regionale, per assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile di emergenza, si avvale del Comitato operativo regionale per le emergenze.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della giunta regionale ed è così composto:

- Dirigente del Servizio protezione civile, con funzioni di Vice Presidente;

- Dirigente del Servizio tutela e difesa del suolo, del Settore Lavori pubblici e politica della casa;

- Coordinatore del Settore lavori pubblici e politica della casa o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore;

- Capo dell'ispettorato regionale delle foreste, o suo delegato;

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Articolo 14 - Sala operativa regionale

1. È istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la "Sala operativa regionale" quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione. La Sala operativa è posta alle dirette dipendenze del Dirigente del Servizio di protezione civile ed è presidiata nell'arco delle 24 ore.

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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE
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Articolo 15 - Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attività di protezione Civile di competenza regionale e il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.

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Articolo 16 - Servizio per la protezione civile: autonomia e organizzazione

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile previsti dalla presente legge, si avvale del "Servizio per la protezione civile" già istituito, nell'ambito del Settore Affari della Presidenza, della LR n. 58/1985 l

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Articolo 17 - Competenze del Servizio protezione civile

1. Il Servizio per la protezione civile svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini, vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia d

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Articolo 18 - Dotazioni di personale

1. La Giunta regionale, con proprio atto ricognitivo, provvede alla quantificazione della autonoma dotazione organica del Ser

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Articolo 19 - Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di protezione civile

1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attività di protezione civile e, in particolare, quelle specificate al comma 1 dell'art. 23 della presente legge, devono operare in stretto collegamento con il Servizio regionale per la protezione civile e sono tenute a trasmettere sistematicamente le notizie relative alle attività di propria competenza.

2. Il Servizio protezione civile si avvale, in particolare, per le esigenze te

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Articolo 20 - Convenzioni

1. La regione, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 4 della legge 225/1992, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico - scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attività ricomprese nei programmi regionali

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Articolo 21 - Piccoli interventi a carattere preventivo

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Articolo 22 - Attività di formazione e di informazione

1. La Regione promuove e organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischi

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TITOLO V - COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
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Articolo 23 - Attività regionali per le emergenze

1. Per consentire la tempestiva ed efficace attivazione degli interventi di propria competenza, in presenza di situazioni di emergenza accertate ai sensi del suc

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Articolo 24 - Accertamento situazioni di emergenza

1. Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale per il tramite del Servizio per la protezione civile, a norma

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Articolo 25 - Attivazione delle procedure di emergenza

1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui al precedente art. 24, il Dirigente del Servizio per la protezione civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le valutazioni tecniche del Servizio in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idonee iniziative da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.

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Articolo 26 - Rilevazione sistematica dei danni

1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza e intensità, il Servizio per la protezione civile assicura il coordinamento e la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione e alla valutazione sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale o degli Enti locali;

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TITOLO VI - FORME DI CONCORSO ALLE ATTIVITÀ REGIONALI
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Articolo 27 - Concorso delle province

1. Le Province concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per tali finalità le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:

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Articolo 28 - Concorso dei Comuni

1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni o la emanazione di direttive preventivamente concordate, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei piani regionali di emergenza;

b)

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Articolo 29 - Concorso delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di

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Articolo 30 - Concorso delle Unità locali socio - sanitarie

1. Le strutture del Servizio sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della Regione - nel rispe

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Articolo 31 - Concorso del Corpo forestale dello Stato

1. Le strutture del Corpo Forestale dello Stato operanti nel territorio regionale, concorrono alla re

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Articolo 32 - Concorso degli Enti regionali

1. Le strutture degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione del

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TITOLO VII - FINANZIAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE
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Articolo 33 - Fondo di solidarietà per la protezione civile

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi e dalle iniziative in materia di protezione civile, secondo le disposizioni della presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti al Cap. 11428 del bilancio regionale denominato: "Fondo regiona

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Articolo 34 - Partecipazione al Fondo e alle altre iniziative di protezione civile

1. Alla alimentazione ordinaria del Fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti locali o di altri Enti pubblici.

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1. La Giunta regionale adotta, in via ordinaria, gli atti di gestione del Fondo nel rispetto delle pr

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1. Al fine di consentire la adozione immediata degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrate, la Giunta regionale, a seguito della deliberazione dello stato

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TITOLO VIII - NORME FINALI E FINANZIARIE
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Articolo 40 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali: 14 maggio 1985, n. 37 e 7 febbraio 1989, n. 11.

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Articolo 41 - Oneri finanziari

1. L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato al capitolo 1148, denominato

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19876 424601
Articolo 42 - Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollett

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