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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 19/12/2001, n. 71
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- L.R. 10/08/2010, n. 38
- L.R. 11/08/2009, n. 13
- L.R. 08/02/2005, n. 6
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[Premessa] |
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Art. 2I trabucchi e l'area circostante compreso il tratto di mare per una fascia di 50 mt. |
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Art. 31. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico. 3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del |
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Art. 4Le domande, dopo 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono selezionat |
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Art. 6I progetti selezionati devono essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo |
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Art. 7All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente valutato |
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Art. 8La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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