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L.R. Abruzzo 09/08/1999, n. 62

Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Leg.vo 31.3.1998, n. 114.
Con le modifiche apportate dalle LL.RR. del 18/04/01 n.15, del 08/02/2005 n.6
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[Premessa]


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Titolo I
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Art. 1. - Oggetto e finalità

1. La Presente legge, ai sensi del D.Lgs. 114/98: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio R stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali nel

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Art. 2. - Obiettivi

1. La Regione, tenendo conto delle peculiarità proprie del sistema distributivo e delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali perseguendo i seguenti obiettivi:

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Titolo II - I riferimenti di base
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Art. 3. - Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge, in base al disposto di cui al Titolo III del D.Lgs. 114/98,

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Art. 4. - Definizioni ambiti territoriali di cui all'art. 6 comma 3 ed all'art. 10 commi 1 e 4 del D.Lgs. 114/98

Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli indirizzi della presente legge con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:

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Titolo III - Programmazione regionale della rete distributiva
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Art. 5. - Criteri generali per l'insediamento delle attività commerciali

1. L'apertura e il trasferimento di insediamenti commerciali della grande distribuzione, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti all'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

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Art. 6. - Criteri per la localizzazione degli esercizi commerciali della media distribuzione di cui all'art. 4 lett. e) del D. Lgs. n. 114198, nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale

1. I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti ur

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Art. 7. - Parametri di insediabilità urbanistica

1. Le strutture della media e della grande distribuzione di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 114/98, devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai commi successivi.

2. Per le aree di nuovo insediamenti è d'obbligo la specifica destinazione d'uso.

3. Per nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:

a) rapporto di copertura del lotto inferiore al 40% di superficie fondiaria;

b) distanze minime dal confini:

- quelle previste dagli strumenti urbanistici comunali;

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Titolo IV - Indirizzi e criteri per i Comuni
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Art. 8. - Disposizioni e indirizzi ai Comuni

1. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Comune adotta una delibera programmatica di indirizzo per il recepimento delle disposizioni in essa contenute in cui sono specificati gli indirizzi e le scelte di carattere pianificatorio con riferimento alle varie parti del territorio e 41 specificamente al centro storico, di cui al precedente art. 6, per il quale devono essere previste anche le prescrizioni da far valere in attesa dell'adozione dello strumento di cui all'art. 14 della presente legge.

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Titolo V - Razionalizzazione della rete distributiva: parametri tipologici
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Art. 9. - Razionalizzazione della rete distributiva

1. Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente è consentita:

a) l'apertura di

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Art. 10. - Disponibilità per l'apertura di nuovi esercizi della grande distribuzione

1. Al fine di garantire un processo di ammodernamento della rete distributiva in maniera equilibrata sul territorio regionale e per assicurare un riequilibrio territoriale tra le diverse aree e all'interno delle stesse, sono individuati i bacini territoriali entro cui sono consentiti nuovi insediamenti. Essi sono costituiti dalle aree sottoposte a condizioni di svantaggio a causa dell'evasione della domanda in ambiti extra regionali o a causa di squilibri interni derivanti da un sottodimensionamento della rete distributiva.

2. Per ogni bacino è consentita l'apertura di un nuovo esercizio della grande distribuzione, anche a seguito di ampliamento di un esercizio esistente, secondo il seguente elenco per aree programmatiche:


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Art. 11. - Accorpamento o concentrazione di esercizi esistenti per l'apertura di esercizi della grande distribuzione

1. Al fine di procedere ad un equilibrato processo di nazionalizzazione nel rapporto tra i nuovi insediamento della grande distribuzione e il processo di ristrutturazione degli esercizi di vicinato esistenti e della media distribuzione, è consentito l'accorpamento di esercizi esistenti, anche se ubicati in Comuni diversi da quello interessato all'insediamento, con esclusione di quelli appartenenti alle Comunità Montane, ricadenti all'interno della stessa area programmatica. Nei Comuni ricadenti nelle Comunità Montane l'accorpamento di esercizi esi

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Art. 12. - Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti un nuovo esercizio della grande distribuzione

1. L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 nel caso in cui si vada a realizzare una grande struttura di vendita. In tal caso alla Conferenza di Servizi partecipano anche i Comuni da cui provengono le autorizzazioni che si concentrano.

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Art. 13. - Accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato esistenti per l'apertura di esercizi della media distribuzione

1. Sono consentiti accorpamenti tra esercizi di vicinato, nell'ambito dello stesso Comune e dei Comun

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Titolo VI - Disposizioni particolari
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Art. 14. - Disposizioni per i centri storici e centri urbani

1. Nel recepimento delle disposizioni di cui all'art. 8, i Comuni entro i 180 giorni, predispongono uno specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per il Centro Storico di cui al precedente art. 6 (Piano per il centro storico) o per parte di esso, al fine di valorizzare la funzione commerciale riqualificandone le funzioni primarie di centro di aggregazione sociale.

2. La predisposizione dello strumento di cui al comma precedente, che a scelta del Comune può assumere anche la veste di una delibera programmatica, è obbligatoria per tu

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Art. 15. - Definizione di area o zona montane

1. Ai sensi della presente legge sono definiti montani i Comuni della Regione ricadenti nel territorio delle Comunità Montane compresi quelli parzialmente montani e le frazioni dei Comuni

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Art. 16. - Disposizioni per i Comuni ed i centri di minore consistenza demografica

1. Per quanto previsto dal precedente art. 8 comma 2, lett. b), i Comuni che ricadono nelle condizioni di cui al precedente art. 4, lett. d) devono adottare un docu

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Titolo VII - Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita
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Art. 17. - Procedure per l'apertura di esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di cui all'art. 4, comma i lett. d) del D.Lgs. 114/98 di un esercizio di vicinato, sono soggetti a previa comunicazione al Comune e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla comunicazione, solo se lo stesso ha adottato il documento di indir

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Art. 18. - Procedura per l'apertura di esercizi della media distribuzione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 114/98 di un esercizio della media distribuzione sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è ubicato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di cui alla presente legge.

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Titolo VIII - Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
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Art. 19. - Presentazione domande

1. L'apertura o l'ampliamento di una grande struttura di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) e g) del D. Lgs. 114/98, entro i limiti previsti al comma 6, dell'art. 10 e al comma 4, dell'art. 11 della presente legge, sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di cui alla presente legge ed al parere favorevole della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 114/98.

2. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è consentito soltanto all'interno del territorio comunale. Esso è soggetto all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente

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Art. 20. - Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi strutture di vendita

1. L'esame e l'istruttoria delle domande di cui al comma 1 del precedente art. 19 vengono effettuate dai Comuni interessati con cadenza semestrale.

2. Le date di riferimento di ogni semestre per procedere all'esame delle domande relative alle nuove aperture di grandi strutture di vendita sono fissate:

a) al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno come date ultime utili per la presentazione della domanda al Comune;

b) al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno come date entro le quali i Comun

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Art. 21. - Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi strutture di vendita

1. Per il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett.

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Art. 22. - Priorità per domande concorrenti all'interno di ciascuna area

1. In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi della media e della grande distribuzione o di ampliamenti di esercizi della media distribuzione di cui all'art. 10 all'interno di ciascuna area prog

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Art. 23. - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'esame della richiesta di autorizzazione in seno alla Conferenza di Servizi deve essere concluso entro il termine prescritto nel comma 4, art. 20 della presente legge.

2.

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Art. 24. - Validità temporale

1. Gli esercizi commerciali della piccola distribuzione di cui al comma 2, art. 5 della presente legge e gli esercizi commerciali della media distribuzione di cui al comma 3, art. 5 soggetti ad auto

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Titolo IX - Disposizioni varie
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Art. 25. - Osservatorio Regionale del sistema distributivo

1. In attuazione dell'art. 6 comma i lett. g) del D.Lgs. 114/98 è istituito l'Osservatorio Regionale del sistema distributivo che ha sede presso il Settore Commercio della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è cosi composto:

a) Il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Commercio o suo delegato con funzione di Presidente;

b) quattro membri in rappresentanza delle quattro

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Art. 26. - Centri di assistenza tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 114/98.

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Art. 27. - Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione

1. La Giunta regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento, a seguito di bando pubblico predisposto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, e successivamente ogni 3 anni, i centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.

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Art. 28. - Corsi di formazione professionale

1. Il Settore Politiche del Lavoro della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 114/98, provvede per l'istituzione di corsi di formazione professionale per il commercio relativi al settore merceologico alimentare ai fini dell'accesso all'esercizio delle attività di vendit

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Titolo X - Vendite straordinarie
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Art. 29. - Definizione di vendita straordinaria

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 114/98 sono considerate vendite straordinarie le vendite di liqui

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Art. 30. - Le vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di affittanza, di durata almeno annuale, di azienda, cessione dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una durata non eccedente sei settimane elevabile a tredici settimane nel caso di chiusura

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Art. 32. - Le vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo limitato nel tempo e praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita.

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Art. 33. - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie

1. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

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Art. 34. - Norma transitoria

1. I parametri urbanistici di cui all'art. 7 non si applicano alle previsioni urbanistiche contenute

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Titolo XI - Disposizioni finali
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Art. 35. - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le san

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Art. 36. - Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del

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