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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 30/04/2009, n. 6
L.R. Abruzzo 30/04/2009, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/02/2024, n. 6
- L.R. 25/01/2024, n. 4
- L.R. 16/06/2022, n. 10
- L.R. 20/01/2021, n. 1
- L.R. 09/01/2010, n. 1
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Capo I - Disposizioni urgenti conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 |
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Art. 1 - Disposizioni per le aree terremotate1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con lo Stato, con le Regioni, con le Province, con i Comuni, con gli Organismi internazionali, con l’Unione europea, con tutti gli |
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Art. 2 - Art. 6 Omissis
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni finanziarie |
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Art. 8 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1998, n. 801. All’art. 8 della L.R. 16 settembre 1998, n. 80 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico” dopo il terzo comma é inserito il seguente comma: |
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Art. 24 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - Disposizioni in materia di agenzie, enti, aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché di società partecipate1. La Giunta regionale, con atto di organizzazione, stabilisce un sistema di controlli sulle agenzie, sugli enti, sulle aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché sulle società partecipate, d'ora in avanti denominati "organismi controllati". I controlli sono esercitati dai Dipartimenti che, sulla scorta di contratti di servizio o convenzioni o altri at |
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Art. 26-bis - Disposizioni per il funzionamento degli enti regionali |
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Art. 26-ter - Disciplina delle prestazioni presso gli enti regionali1. Gli Enti regionali di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, in mancanza di professionalità tecniche idonee nel proprio organico, possono affidare al personale dipendente e dirigenziale, anche in comando, della |
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Art. 27 - Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 101. Al comma 6 dell’art. 20 della L.R. 27 giugno 2008 n. 10 recante � |
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Art. 28 - Disposizioni transitorie in ordine agli organi delle Comunità Montane in deroga alle disposizioni della L.R. 27.6.2008, n. 10 |
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Art. 29 - Art. 30 Omissis
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Art. 31 - Disposizioni in merito alla disciplina delle acque minerali e termali1. La Giunta regionale propone, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un disegno di legge concern |
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Art. 32 - Art. 35 Omissis
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Capo IV - Patto di stabilità |
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Art. 36 - Art. 28 Omissis
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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Allegato 1 - Allegato 2 Omissis
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